Timori per i conflitti internazionali? Cosa prevedono oggi legge e Costituzione su leva obbligatoria e obiezione di coscienza
L’infittirsi dei conflitti internazionali – sia pure in un contesto nel quale il nostro Paese, al momento, ha assunto una posizione defilata – ha riaperto nell’opinione pubblica il dibattito su temi che parevano superati da tempo, come la leva obbligatoria e l’obiezione di coscienza.
Qual è lo stato dell’arte di questi istituti nel nostro ordinamento giuridico? Si tratta di categorie del tutto superate? In quali scenari potrebbero riproporsi e in che forma? L’obiezione di coscienza potrebbe essere elisa o totalmente negata in modo conforme al nostro sistema costituzionale?
Proviamo a dare risposta a questi interrogativi.
Che ne è oggi della leva obbligatoria e dell’obiezione di coscienza?
Di certo, la prima domanda che viene in gioco non può che essere quella attinente alla persistente esistenza o meno nel nostro ordinamento degli istituti in questione.
La risposta corretta da dare al quesito è la seguente:persistono, seppur quiescenti. Come è noto, infatti, la legge 23 agosto 2004, n. 226 (c.d. Legge Martino) hasospesole chiamate al servizio militare di leva a partire dal 1° gennaio 2005. L’art. 1929 del C.O.M. d.lgs n. 66/2010 stabilisce coerentemente che il servizio di leva è sospeso, ma che lo stesso può essere ripristinato con decreto del presidente della repubblica (previa deliberazione del consiglio dei ministri) in casi specifici, come lo stato di guerra o una grave crisi internazionale.
Il rovescio della medaglia della leva obbligatoria è ovviamente costituito dall’obiezione di coscienza, che del pari si ridesterebbe dall’oblio in cui oggi versa, in tali ipotesi. In particolare, sono gli artt. 636 e seguenti del medesimo Codice dell’Ordinamento Militare che regolamentano quest’ultimo istituto, con disposizioni mutuate dalla vecchia legge n. 230/1998.
Se la leva venisse riattivata, dunque, il diritto di dichiararsi obiettori scatterebbe automaticamente in base a queste disposizioni già presenti nel nostro ordinamento.
Risulta pertanto infondato quanto spesso riferito nellacommunis opinio, secondo cui il decreto del presidente della repubblica che dovesse ripristinare la leva potrebbe non prevedere al contempo la reviviscenza dell’obiezione di coscienza. Semmai, quello specifico provvedimento potrebbe circoscriverne motivatamente le condizioni di esercizio, in ragione della specificità della situazione di conflitto in corso.
Da che discende, come è ovvio, un ulteriore interrogativo:l’obiezione di coscienza potrebbe essere del tutto depennata dal nostro ordinamento, in modo conforme a Costituzione?
È possibile espungere l’obiezione di coscienza dal nostro ordinamento?
La risposta a tale quesito non può che essere negativa. La Corte Costituzionale ha a più riprese, a partire dagli anni Ottanta, ricondotto l’obiezione di coscienza aidiritti inviolabili, quale corollario della libertà di coscienza e di religione, di cui agli artt. 2 e 19 Cost. (Corte Cost., n. 467/1991).
Già con la sentenza n. 164/1985 la Consulta aveva statuito che il “dovere di difesa della Patria”, di cui all’art. 52 Cost., non coincide necessariamente con il “servizio militare armato”: la difesa della Patria può infatti essere attuata anche attraverso servizi civili, cui deve essere riconosciuto pari valore sociale.
In modo conforme a tale indirizzo interpretativo, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470/1989, ha dichiarato l’illegittimità delle norme che prevedevano una durata del servizio civile superiore a quella del servizio militare (allora l’obiettore “pagava” la sua scelta con 8 mesi in più di servizio), definendo tale disparità una punizione discriminatoria per chi esercitava un diritto di coscienza.
E pertanto, dato il nostro sistema costituzionale, l’obiezione di coscienza non potrebbe essere totalmente eliminata dal nostro quadro ordinamentale.
Per di più trattandosi di undiritto inviolabile, neppure risulterebbe possibile assoggettare a riforma le norme costituzionali che lo prevedono (sia pure implicitamente) e che comunque ne costituiscono il sostrato: i principi fondamentali su cui si basa la Costituzione Repubblicana non sono infatti assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost. (cfr. Corte Cost., n. 1146/1988).
Per elidere del tutto l’obiezione di coscienza, insomma, sarebbe necessario abrogare la Costituzione vigente e introdurne una nuova.
Che succederebbe allora in caso di riattivazione della leva?
Ciò posto, risulta evidente che, in caso di riattivazione della leva, il diritto all’obiezione sarebbe garantito per legge: non ci sarebbe bisogno di una nuova norma, poiché il Codice dell’Ordinamento Militare (come detto, agli artt. 636-642) prevede già la procedura per la dichiarazione di obiezione e ne disciplina analiticamente ogni profilo rilevante.
Gli obiettori verrebbero impiegati in compiti di protezione civile, assistenza o altri servizi non armati, come previsto dall’art. 2110 dello stesso Codice, che disciplina ancora oggi il reato di rifiuto del servizio per chi non ottempera alle procedure di obiezione previste.
È possibile un esercizio preventivo del diritto all’obiezione?
Poiché l’istituto dell’obiezione è quiescente, come pure la leva obbligatoria, che ne costituisce il presupposto, non è possibile configurare nel nostro ordinamento la possibilità di esercitare il diritto corrispondente in maniera preventiva.
L’obiezione di coscienza, nel diritto italiano, è configurata infatti come una reazione a un precetto dello Stato.
La legge (in particolare, l’art. 636 del Codice dell’Ordinamento Militare) prevede che la dichiarazione di obiezione debba essere presentata all’atto della chiamata alla visita di leva o comunque entro un termine brevissimo dalla stessa.
Senza una chiamata alle armi attiva, l’Amministrazione neppure avrebbe un ufficio o un registro preposto a ricevere e protocollare tali dichiarazioni con valore certificativo.
Un caso particolare riguarda chi ha già svolto il servizio civile in passato come obiettore. Questi cittadini sono già censiti come obiettori e l’obiezione ha carattere permanente, salva rinuncia espressa.
Del resto, allo status di obiettore l’ordinamento ricollega effetti specifici, quali ad esempio il divieto di detenzione di armi e la preclusione della possibilità di richiedere il porto d’armi.
Conclusioni
Come si è avuto di vedere, sia pure in maniera di necessità sintetica in questa sede, la leva e l’obiezione di coscienza non costituiscono istituti affatto superati nel nostro ordinamento, ma sono semplicemente quiescenti.
Come pure quiescenti ed inalterate sono le garanzie apprestate dal nostro sistema costituzionale a tutela di tutti gli interessi giuridicamente rilevanti in materia, in quanto radicate nei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale.
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