Meloni nella “lista della vendetta” iraniana: può un capo di governo diventare un obiettivo militare?
L’immagine pubblicata dal quotidiano iraniano Hamshahri, nella quale Giorgia Meloni compare in abiti da detenuta accanto a Donald Trump, Benjamin Netanyahu e ad altri leader occidentali indicati come responsabili della morte dell’ayatollah Ali Khamenei, non può essere considerata una semplice provocazione grafica.
La testata appartiene al Comune di Teheran e, pur non rappresentando formalmente il Governo iraniano, opera all’interno di un sistema mediatico fortemente condizionato dalle istituzioni della Repubblica islamica.
La pubblicazione è inoltre coincisa con un messaggio di Mojtaba Khamenei nel quale la vendetta per la morte del padre viene presentata come una volontà nazionale destinata a essere attuata. Giorgia Meloni non è stata nominata direttamente nel messaggio: l’accostamento tra le due vicende deve quindi essere interpretato come una convergenza politica e propagandistica, non come una formale designazione governativa della premier italiana quale bersaglio.

Resta tuttavia una domanda: perché l’Italia e il suo capo di governo sono stati inclusi nella rappresentazione iraniana dei responsabili della guerra?
Le dichiarazioni di Rutte
Una possibile spiegazione si trova nelle controverse dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte sul contributo europeo all’operazione statunitense Epic Fury contro l’Iran.
Occorre anzitutto chiarire i numeri.
Rutte non ha affermato che dall’Italia siano partiti cinquemila voli. Ha parlato di circa 500 velivoli statunitensi decollati da basi presenti in Italia, mentre il numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni riguardava complessivamente le basi europee impiegate a sostegno dell’operazione.
Il Governo italiano ha reagito precisando che Roma aveva autorizzato esclusivamente attività tecniche, logistiche e non cinetiche previste dagli accordi bilaterali vigenti. Anche la NATO ha successivamente chiarito che il contributo italiano richiamato da Rutte riguardava logistica e assistenza tecnica.
La distinzione non è formale. Può risultare decisiva per stabilire se l’Italia sia rimasta esterna al conflitto oppure abbia assunto, giuridicamente, la qualità di parte di un conflitto armato internazionale.
Le parole di Rutte hanno però proiettato all’esterno un’immagine diversa da quella sostenuta da Roma: quella dell’Italia come componente territoriale e logistica essenziale del dispositivo militare statunitense.
È plausibile che proprio questa rappresentazione abbia contribuito all’inserimento della premier accanto ai vertici statunitensi e israeliani. Si tratta, però, di una possibile spiegazione politica, non della dimostrazione di una responsabilità giuridica italiana e, tantomeno, della legittimità di una minaccia contro Giorgia Meloni.
Quando il sostegno logistico rende uno Stato parte del conflitto
La semplice vicinanza politica a uno Stato belligerante non determina l’ingresso in guerra. Lo stesso vale, in linea generale, per il sostegno diplomatico, economico o finanziario e per molte forme di assistenza logistica.
Neppure la concessione di basi o spazi aerei produce automaticamente tale effetto.
La qualificazione dipende dalla natura concreta del sostegno, dal suo collegamento con le operazioni militari, dal grado di coordinamento con una parte belligerante e dal contributo effettivamente fornito alla condotta delle ostilità.
Il punto decisivo non è quindi soltanto quanti aerei siano decollati dal territorio italiano, ma che cosa abbiano fatto, quale funzione avessero le missioni e se fossero integrate nella catena operativa degli attacchi.
Un volo destinato alla manutenzione, al trasporto amministrativo o al riposizionamento del personale non ha la stessa rilevanza di una missione di rifornimento in volo direttamente funzionale a un bombardamento, della raccolta di informazioni per la selezione degli obiettivi o del trasferimento di armamenti destinati a un impiego immediato.
I numeri citati da Rutte, da soli, non dimostrano dunque che l’Italia sia diventata parte del conflitto. Potrebbero tuttavia assumere rilievo qualora fosse accertato un nesso operativo sufficientemente stretto tra l’utilizzo delle basi italiane e le operazioni contro l’Iran.
Le basi italiane potrebbero diventare obiettivi militari?
Anche qualora l’Italia fosse considerata parte del conflitto, il suo territorio non diverrebbe nel suo complesso un obiettivo militare.
L’articolo 48 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra impone di distinguere in ogni momento tra popolazione civile e combattenti, nonché tra beni civili e obiettivi militari.
L’articolo 52, paragrafo 2, stabilisce che può essere attaccato soltanto un bene che, per natura, ubicazione, destinazione o impiego, contribuisca effettivamente all’azione militare e la cui neutralizzazione offra, nelle circostanze del momento, un vantaggio militare preciso.
Una base aerea dalla quale fossero direttamente condotte o sostenute operazioni contro l’Iran potrebbe quindi diventare, limitatamente alle strutture e alle capacità concretamente impiegate, un obiettivo militare.
Non perché italiana o americana, ma per la funzione effettivamente svolta.
Resterebbero comunque applicabili il principio di proporzionalità, il divieto di attacchi indiscriminati e l’obbligo, previsto dall’articolo 57, di adottare tutte le precauzioni concretamente possibili per ridurre i danni alla popolazione civile.
Non esiste, dunque, una categoria giuridica di “Paese nemico” nella quale ogni persona, edificio o infrastruttura diventi liberamente attaccabile.
Giorgia Meloni potrebbe diventare un obiettivo legittimo?
È questo il punto centrale.
Il diritto internazionale umanitario non stabilisce che il presidente, il primo ministro o i membri del Governo di uno Stato belligerante divengano automaticamente obiettivi militari per la sola funzione ricoperta.
Lo status deve essere valutato individualmente.
L’articolo 50 del I Protocollo considera civile chi non appartiene alle forze armate. L’articolo 51, paragrafo 3, stabilisce che i civili perdono la protezione contro gli attacchi soltanto per la durata della loro partecipazione diretta alle ostilità.
Un leader politico potrebbe essere direttamente attaccabile qualora fosse anche membro effettivo delle forze armate, risultasse stabilmente inserito nella catena di comando militare oppure partecipasse personalmente alla pianificazione o all’esecuzione di una specifica operazione bellica.
Non sono invece normalmente sufficienti la direzione politica generale della guerra, l’approvazione di una strategia nazionale, il sostegno pubblico a un alleato o l’assunzione di decisioni governative generali.
Nel sistema costituzionale italiano, inoltre, il Presidente del Consiglio non è, per il solo fatto di ricoprire tale carica, un combattente né un membro delle forze armate1.
Anche qualora l’Italia fosse parte del conflitto, Giorgia Meloni conserverebbe quindi, in linea di principio, lo status di civile. Perché possa essere considerata individualmente attaccabile sarebbe necessario dimostrare un suo inserimento effettivo nella catena di comando militare o un coinvolgimento personale e diretto in specifiche ostilità e, onestamente, tale ipotesi appare inverosimile.
La sola autorizzazione di attività logistiche o l’assunzione della responsabilità politica delle decisioni governative non trasformano pertanto la premier in un obiettivo militare legittimo.
Il diritto della guerra non autorizza la vendetta
Il diritto internazionale umanitario non riconosce alcun diritto di vendetta.
Un attacco non può essere giustificato come punizione per la morte di un leader, come rappresaglia personale o come conseguenza della responsabilità politica attribuita a un governo.
La qualifica di obiettivo militare non equivale, inoltre, a una licenza di uccidere una persona in qualunque luogo e con qualsiasi mezzo.
Un attentato o un’operazione clandestina condotti in Italia porrebbero ulteriori e gravissimi problemi relativi alla sovranità territoriale italiana, al divieto dell’uso della forza, al diritto internazionale dei diritti umani e alle norme penali contro l’omicidio e il terrorismo.
Il diritto dei conflitti armati non crea uno spazio globale nel quale chiunque venga unilateralmente definito “nemico” possa essere eliminato.
Il peso strategico delle parole
Le dichiarazioni di Rutte non dimostrano che l’Italia abbia partecipato direttamente alla guerra contro l’Iran. Hanno tuttavia rappresentato le basi italiane ed europee come elementi cruciali della capacità statunitense di condurre l’operazione Epic Fury.
In un conflitto nel quale la comunicazione strategica costituisce parte integrante delle ostilità, parole istituzionali imprecise possono produrre conseguenze concrete.
Per Roma, precisare la natura esclusivamente tecnica e logistica del contributo italiano non era soltanto una necessità politica interna. Era anche un messaggio rivolto all’Iran, volto a negare che il territorio nazionale fosse stato utilizzato come piattaforma offensiva e a ridurre il rischio che l’Italia venisse considerata parte diretta del conflitto.
L’inserimento di Giorgia Meloni nella lista di Hamshahri può quindi essere letto come il risultato della percezione iraniana dell’Italia quale componente del dispositivo strategico occidentale.
Ma la percezione dell’avversario non modifica il diritto.
Il sostegno logistico può, in determinate circostanze, contribuire a rendere uno Stato parte di un conflitto. Le installazioni concretamente impiegate nelle operazioni possono diventare obiettivi militari. Da ciò non discende, però, che la popolazione, l’intero territorio nazionale o i vertici politici divengano indiscriminatamente attaccabili.
La responsabilità politica, l’appartenenza a un’alleanza e l’autorizzazione di attività logistiche non bastano a trasformare un capo di governo in un bersaglio legittimo.
Il diritto della guerra non legittima la vendetta. La limita. E, in tal senso, non può che esprimersi vicinanza e solidarietà alla premier Giorgia Meloni.
1 L’articolo 87 della Costituzione attribuisce formalmente al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate, la presidenza del Consiglio supremo di difesa e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere. Il Governo esercita naturalmente l’indirizzo politico e assume le decisioni relative alla sicurezza e alla difesa nazionale, ma il presidente del consiglio non è, per il solo fatto di ricoprire tale funzione, un combattente né un membro delle forze armate.
L’articolo Meloni nella “lista della vendetta” iraniana: può un capo di governo diventare un obiettivo militare? proviene da Difesa Online.
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