Militari e perquisizioni: che cosa consente davvero la legge
Ieri mi è capitato di ascoltare alcune persone commentare l’impiego dei militari per strada con una frase che riassume bene, purtroppo, il timore di diversi: «Siamo in uno Stato di polizia: adesso i militari possono anche perquisire».
Capisco la preoccupazione. Una perquisizione è un atto invasivo e il potere di eseguirla deve essere regolato con precisione. Proprio per questo, però, è utile distinguere tra una facoltà prevista dalla legge e un potere esercitabile senza limiti.
Personalmente mi fa piacere vedere i militari nelle strade: essi sono impiegati nell’ambito previsto dalle norme e sotto il coordinamento delle autorità competenti. In un mondo ideale, certo, non ci sarebbe criminalità e non servirebbe rafforzare la vigilanza: è giusto interrogarsi sulle ragioni che rendono necessarie misure di sicurezza ma, finché queste esistono, il dibattito dovrebbe partire dai poteri effettivi e dalle garanzie che li accompagnano.
La perquisizione non è libera né generalizzata
Per il personale militare impiegato in “Strade Sicure”, il riferimento è l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008: durante i servizi, i militari che non appartengono all’Arma dei Carabinieri agiscono con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e possono identificare e perquisire sul posto persone e mezzi di trasporto, ma nei casi e secondo le modalità dell’articolo 4 della legge n. 152 del 1975. Restano esclusi i compiti di polizia giudiziaria, come già qui anticipato in un precedente articolo.
La norma non autorizza controlli personali indiscriminati. Nel testo vigente, la perquisizione immediata è ammessa in casi eccezionali di necessità e urgenza, quando non sia possibile ottenere tempestivamente un provvedimento dell’autorità giudiziaria, durante determinati servizi di polizia: tra questi, anche operazioni dirette a prevenire reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone.
Occorrono inoltre specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo per cui l’atteggiamento o la presenza della persona appaiano costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale. Non basta, quindi, una sensazione generica o il semplice fatto di trovarsi in un luogo controllato. La legge circoscrive anche lo scopo della ricerca: armi, esplosivi, strumenti di effrazione o oggetti atti a offendere. Per le medesime finalità può essere perquisito il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il luogo.
Le garanzie e il ruolo dell’avvocato
La Costituzione stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che le perquisizioni possono avvenire solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Ammette provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza in situazioni eccezionali di necessità e urgenza, sottoponendoli a comunicazione e controllo dell’autorità giudiziaria entro termini precisi.
Per la perquisizione dell’articolo 4, la legge prescrive che sia redatto un verbale e trasmesso al procuratore della Repubblica entro 48 ore; nei casi previsti dal primo comma, una copia va consegnata alla persona interessata. Questo adempimento non è un dettaglio burocratico: documenta l’attività svolta e consente il controllo previsto dall’ordinamento.
Sul difensore è necessario essere molto precisi. La Corte costituzionale ha chiarito che, trattandosi di un’attività preventiva e urgente, non è richiesto che la persona venga avvertita in anticipo della facoltà di farsi assistere e non è dovuto un preavviso all’avvocato. La Corte aggiunge che l’intervento del difensore resta possibile se, in concreto, può avere luogo.
In termini pratici: si può chiedere di contattare il proprio avvocato, ma la pattuglia non è tenuta a sospendere o rinviare l’atto urgente in attesa del suo arrivo, soprattutto se esso non possa avvenire in termini temporali brevi.
Questo regime riguarda la perquisizione preventiva sul posto. Non va confuso con una perquisizione disposta o eseguita come atto di polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, laddove, invece, si applicano le garanzie previste per quello specifico atto dal relativo codice di procedura.
Poteri definiti, responsabilità definite
Dire che i militari impiegati in “Strade Sicure” possono effettuare perquisizioni è corretto, ma tale affermazione risulta incompleta se non si precisano presupposti, finalità e garanzie. Pensare che possono farlo liberamente è invece sbagliato. La legge attribuisce una facoltà circoscritta, collegata a situazioni specifiche e a un pericolo attuale, e impone che l’attività sia verbalizzata e sottoposta al controllo previsto.
Conoscere queste regole non significa rinunciare a discutere sull’opportunità dell’impiego dei militari o sull’efficacia delle politiche di sicurezza. Significa affrontare la discussione su basi concrete: senza minimizzare l’invasività di una perquisizione, ma anche senza trasformare una facoltà tipizzata dalla legge in un potere arbitrario, sulla falsariga di preconcetti o di una informazione pubblica alcune volte frettolosa o, magari, pretestuosa.
L’articolo Militari e perquisizioni: che cosa consente davvero la legge proviene da Difesa Online.
Ieri mi è capitato di ascoltare alcune persone commentare l’impiego dei militari per strada con una frase che riassume bene,…
L’articolo Militari e perquisizioni: che cosa consente davvero la legge proviene da Difesa Online.
Per approfondimenti consulta la fonte
Go to Source
