La formazione degli Addetti ai servizi di controllo: aspetti procedurali e normativi
Con l’art. 3 commi da 7 a 13 della legge 15 luglio 2009 n.94 viene autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. I requisiti per l’iscrizione negli appositi elenchi prefettizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego sono di competenza del Ministero dell’Interno che con apposito Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2009 e ss.mm.ii.
Con l’art. 3 commi da 7 a 13 della legge 15 luglio 2009 n.94 viene autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. I requisiti per l’iscrizione negli appositi elenchi prefettizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego sono di competenza del Ministero dell’Interno che con apposito Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2009 e ss.mm.ii.
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