Conferenza di pace di Parigi : Il trattato di pace con l’Italia.
Il documento presentato rappresenta una bozza del Trattato di Pace con l’Italia del 1946, uno dei più importanti atti diplomatici del dopoguerra europeo. Questo trattato, firmato definitivamente a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 15 settembre dello stesso anno, sancì formalmente la fine della Seconda Guerra Mondiale per l’Italia e ridefinì radicalmente i confini e lo status internazionale del paese.
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Il contesto storico è cruciale per comprendere la durezza delle condizioni imposte. L’Italia aveva inizialmente combattuto al fianco della Germania nazista dal 1940, ma dopo la caduta di Mussolini nel luglio 1943 e l’armistizio dell’8 settembre, aveva cambiato schieramento diventando “cobelligerante” contro la Germania. Tuttavia, agli occhi degli Alleati, l’Italia rimaneva una nazione sconfitta che doveva pagare per la sua partecipazione all’aggressione dell’Asse.
Le conseguenze territoriali furono devastanti: l’Italia perse l’Istria, la Dalmazia e gran parte della Venezia Giulia a favore della Jugoslavia, alcune zone alpine alla Francia, le colonie africane (Libia, Eritrea, Somalia italiana) e il Dodecaneso alla Grecia. La questione di Trieste fu “risolta” con la creazione del controverso Territorio Libero di Trieste, sotto supervisione ONU.
Dal punto di vista militare, il trattato impose severe limitazioni alle forze armate italiane, vietando specificamente la possibilità di possedere armi nucleari, missili guidati, sottomarini e limitando drasticamente la flotta navale e l’aviazione. Le riparazioni di guerra, particolarmente onerose verso l’Unione Sovietica (100 milioni di dollari), gravarono pesantemente sull’economia italiana del dopoguerra.
Questo documento rappresenta quindi non solo un atto giuridico, ma il simbolo della trasformazione dell’Italia da potenza imperiale fascista a democrazia europea, segnando l’inizio del lungo cammino verso la riabilitazione internazionale che culminerà con l’ingresso nella NATO (1949) e nella CEE (1957).
TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA
Relazioni Estere degli Stati Uniti, 1946, Conferenza di Pace di Parigi: Documenti, Volume IV
BOZZA DEL TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA
senza data
PREAMBOLO
L’U.R.S.S., il Regno Unito, gli U.S.A., la Cina, la Francia, l’Australia, il Belgio, la R.S.S. Bielorussa, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l’Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la R.S.S. Ucraina, l’Unione del Sud Africa e la Jugoslavia, d’ora in poi denominati Potenze Alleate e Associate da una parte,
e l’Italia dall’altra parte:
Considerato che l’Italia sotto il regime fascista divenne parte del Patto Tripartito con la Germania e il Giappone, dichiarò una guerra di aggressione ed entrò in guerra con tutte le Potenze Alleate e Associate e con altre Nazioni Unite, e porta la sua parte di responsabilità per la guerra; e
Considerato che, sotto la pressione degli eventi militari, il regime fascista in Italia fu rovesciato il 25 luglio 1943, e l’Italia si arrese incondizionatamente e accettò i termini dell’Armistizio firmato il 3 e 29 settembre dello stesso anno; e
Considerato che dopo il suddetto Armistizio le forze armate italiane presero parte attiva alla guerra contro la Germania e l’Italia dichiarò guerra alla Germania dal 13 ottobre 1943, diventando così cobelligerante contro la Germania; e
Considerato che le Potenze Alleate e Associate e l’Italia sono rispettivamente desiderose di concludere un trattato di pace che formi la base di relazioni amichevoli tra loro e risolva le questioni ancora in sospeso come risultato degli eventi precedentemente citati, consentendo così alle Potenze Alleate e Associate di sostenere la domanda dell’Italia di diventare membro delle Nazioni Unite e anche di aderire a qualsiasi convenzione conclusa sotto gli auspici delle Nazioni Unite;
Hanno quindi concordato di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e a questo scopo di concludere il presente Trattato di Pace, e hanno di conseguenza nominato come loro Plenipotenziari… che, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno concordato sulle seguenti disposizioni.
PARTE I. CLAUSOLE TERRITORIALI
Sezione I.—Frontiere
Articolo 1
Le frontiere dell’Italia saranno quelle esistenti il 1° gennaio 1938, soggette alle modifiche stabilite negli Articoli 2, 3,…
Queste frontiere sono tracciate sulle mappe allegate al presente trattato.
Articolo 2
La frontiera tra Francia e Italia, come esisteva il 1° gennaio 1938, sarà modificata come segue:
- Passo del Piccolo San Bernardo
La frontiera seguirà lo spartiacque, lasciando la frontiera attuale a un punto circa 2 chilometri a nordovest dell’Ospizio, attraversando la strada circa 1 chilometro a nordovest dell’Ospizio e ricongiungendosi alla frontiera attuale circa 2 chilometri a sudest dell’Ospizio.
- Altopiano del Moncenisio
La frontiera lascerà la frontiera attuale circa 3 chilometri a nordovest della vetta del Rocciamelone, attraverserà la strada circa 4 chilometri a sudest dell’Ospizio e si ricongiungerà alla frontiera attuale circa 4 chilometri a nordest del Monte d’Ambin.
- Monte Thabor-Chaberton
a. Nella zona del Monte Thabor, la frontiera lascerà la frontiera attuale circa 5 chilometri a est del Monte Thabor e correrà verso sudest per ricongiungersi alla frontiera attuale circa 2 chilometri a ovest della Punta di Charra.
b. Nella zona del Chaberton, la frontiera lascerà la frontiera attuale circa 3 chilometri a nord del Chaberton, che costeggia a est, attraversa la strada circa 1 chilometro dalla frontiera attuale, che raggiunge circa 2 chilometri a sudest di Monginevro.
- Valli superiori della Tinea, Vesubia e Roia
La frontiera lascerà la frontiera attuale al Colle Lungo, seguirà lo spartiacque attraverso il Monte Clapier, il Colle di Tenda, il Monte Marguareis da dove correrà verso sud attraverso il Monte Saccarello, Monte Vacchi, Monte Pietravecchia, Monte Lega e raggiungerà un punto a circa 100 metri dalla frontiera attuale vicino al Colle Pegairole, circa 5 chilometri a nordest di Breil; quindi correrà in direzione sudovest, e si ricongiungerà alla frontiera attuale al Passo di Strafourche, a circa 6 chilometri a sudest di Sospel.
Articolo 3
Frontiera tra Italia e Jugoslavia
- Il Consiglio dei Ministri degli Esteri ha concordato che tutto il territorio a est della linea nota come linea francese sarà ceduto dall’Italia alla Jugoslavia e che il Territorio Libero di Trieste sarà costituito entro la linea francese delimitato a nord da una linea tracciata da Duino alla linea francese.
- Proposta statunitense (non ancora discussa dal Consiglio dei Ministri degli Esteri):
Il confine tra Jugoslavia e Italia seguirà una linea che si estende dalla congiunzione dei confini di Austria, Italia e Jugoslavia come esistevano il 1° gennaio 1938, verso sud lungo il confine del 1938 tra Jugoslavia e Italia fino alla congiunzione di quel confine con il confine tra le province italiane del Friuli (Udine) e Gorizia;
La linea segue il confine tra le province italiane del Friuli e Gorizia in direzione sudovest, passando per Monte Mangart (2678) Passo Predil, al Monte Canin (2685);
Dal Monte Canin, la linea continua lungo il confine tra le province italiane del Friuli e Gorizia fino a un punto circa 0,5 chilometri a nord del villaggio di Mernico nella valle dell’Iudrio;
Lasciando il confine provinciale a questo punto, la linea si estende verso est fino a un punto circa 0,5 chilometri a ovest del villaggio di Verceglia di Cosbana, e quindi verso sud tra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino a un punto circa 1 chilometro a sudovest del villaggio di Fleana, lasciando entro la Jugoslavia la strada da Cosbana via Nebola a Cartel Dobra;
La linea quindi continua verso sudest passando circa 0,7 chilometri a sud della città di Vipulzano, lasciando i villaggi di Medana e Cero di sotto entro la Jugoslavia;
Passando circa 0,5 chilometri a nord della città di San Floriano, la linea si estende al Monte Sabotino (610), lasciando la città di Poggio San Valentino entro la Jugoslavia;
La linea quindi si estende verso sud attraverso il fiume Isonzo, lasciando la città di Salcano entro la Jugoslavia, e passa circa 2,2 chilometri a est del centro della città di Gorizia, lasciando l’autostrada da Salcano ad Aisovissa entro la Jugoslavia e la città di San Pietro entro l’Italia;
Da un punto immediatamente a sudest della città di San Pietro la linea si estende verso sudovest fino a un punto tra la città di Merna e l’Autostrada No. 55, da Gorizia a Trieste, lasciando le città di Vertoiba e Merna entro la Jugoslavia;
Da qui la linea continua in direzione sud attraverso l’altopiano carsico circa 1 chilometro a est dell’Autostrada No. 55, lasciando il villaggio di Opacchiasella in Jugoslavia e il villaggio di Jamiano nuovo in Italia; e da un punto circa 1,3 chilometri a est di Jamiano nuovo la linea segue il confine tra le province italiane di Gorizia e Trieste fino alla sua congiunzione con il confine del Territorio Libero di Trieste circa 2 chilometri a nordest del villaggio di San Giovanni.
Articolo 4
Frontiera tra Italia e il Territorio Libero di Trieste
- Il Consiglio dei Ministri degli Esteri ha concordato che tutto il territorio a est della linea nota come linea francese sarà ceduto dall’Italia alla Jugoslavia e che il Territorio Libero di Trieste sarà costituito entro la linea francese delimitato a nord da una linea tracciata da Duino alla linea francese.
- Proposta statunitense (non ancora discussa dal Consiglio dei Ministri degli Esteri):
Il confine tra il Territorio Libero di Trieste e l’Italia seguirà una linea che si estende da un punto sul confine tra le province italiane di Gorizia e Trieste circa 2 chilometri a nordest del villaggio di San Giovanni, verso sudovest fino a un punto adiacente all’Autostrada No. 14 e circa 1 chilometro a nordovest della congiunzione tra le Autostrade Nos. 55 e 14 da Gorizia e Monfalcone, rispettivamente, a Trieste;
La linea quindi si estende in direzione sud fino a un punto, nel Golfo di Panzano, equidistante da Punta Sdobba alla foce del fiume Isonzo e Castello Vecchio a Duino, partendo dalla costa circa 2 chilometri a ovest della città di Duino;
La linea quindi raggiunge l’alto mare seguendo una linea posta equidistante dalle coste dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste.
Articolo 5
La linea esatta delle nuove frontiere stabilite negli Articoli 2, 3, 4… del presente Trattato sarà determinata sul posto da Commissioni di Confine composte dai rappresentanti dei due Governi interessati.
Le Commissioni inizieranno i loro compiti immediatamente all’entrata in vigore del presente Trattato, e li completeranno il più presto possibile e in ogni caso entro un periodo di sei mesi.
Qualsiasi questione su cui le Commissioni non riescano ad accordarsi sarà riferita ai quattro Ambasciatori che agiscono come previsto nell’Articolo 75 per la risoluzione finale con tali metodi come possono determinare, incluso, ove necessario, la nomina di un terzo Commissario imparziale.
Le spese delle Commissioni di Confine saranno sostenute in parti uguali dai due Governi interessati.
Proposta statunitense (non ancora discussa dal Consiglio dei Ministri degli Esteri).
- Aggiunta al primo paragrafo: Per gli scopi di demarcazione sul posto del confine del Territorio Libero di Trieste con l’Italia da una parte e con la Jugoslavia dall’altra, un terzo Commissario sarà nominato alla Commissione di Confine dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per rappresentare quell’organismo.
- Revisione del terzo paragrafo: … nomina di un Commissario aggiuntivo imparziale.
- Aggiunta al quarto paragrafo: … e, riguardo alla Commissione per determinare il confine per il Territorio Libero di Trieste, dai due Governi interessati e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
- Paragrafo aggiuntivo: Per lo scopo di determinare sul posto i confini dell’Italia con la Jugoslavia e con il Territorio Libero di Trieste e del Territorio Libero di Trieste con la Jugoslavia, ai Commissari sarà permesso di discostarsi di 0,5 chilometri dalla linea stabilita nel presente Trattato al fine di adattare il confine alle condizioni geografiche ed economiche locali, eccetto dove la linea segue i confini provinciali italiani e purché nessun villaggio o città di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia o autostrada importante, e nessuna importante fornitura di energia o acqua siano posti sotto una sovranità contraria alle delimitazioni stabilite nel presente Trattato.
Sezione II.—Francia (Clausole Speciali)
Articolo 6
L’Italia cede qui alla Francia in piena sovranità l’ex territorio italiano situato sul lato francese della frontiera franco-italiana definita nell’Articolo 2.
Articolo 7
Il Governo italiano si impegna a consegnare al Governo francese tutti gli archivi, storici o amministrativi, antecedenti al 1860 e che riguardano il territorio ceduto alla Francia sotto il Trattato del 24 marzo 1860, e la convenzione del 23 agosto 1860.
Articolo 8
Il Governo italiano si impegna a cooperare con il Governo francese nel possibile stabilimento di un collegamento ferroviario tra Briançon e Modane, via Bardonecchia. Gli accordi necessari saranno conclusi a tempo debito tra i due Governi.
Il Governo italiano si impegna ad autorizzare, libero da dazi doganali e ispezione, passaporto e altre formalità simili, il traffico ferroviario passeggeri e merci che viaggia sul collegamento così stabilito, attraverso territorio italiano, da un punto all’altro in Francia, in entrambe le direzioni; inoltre, a prendere tutte le misure necessarie per assicurare che i treni francesi che usano i suddetti collegamenti siano autorizzati a passare, sotto le stesse condizioni, esenti da dazi e senza ritardo ingiustificabile.
Articolo 9
- Altopiano del Moncenisio
Al fine di assicurare all’Italia le stesse facilità di cui l’Italia godeva riguardo alla potenza idroelettrica e alla fornitura d’acqua dal Lago del Moncenisio prima della cessione del distretto alla Francia, quest’ultima darà all’Italia sotto un accordo bilaterale le garanzie tecniche stabilite nell’Allegato 2.
- Il Distretto Tenda-Briga
Affinché l’Italia non debba subire alcuna diminuzione nelle forniture di energia elettrica che l’Italia ha tratto da fonti esistenti nel distretto di Tenda prima della sua cessione alla Francia, quest’ultima darà all’Italia sotto un accordo bilaterale le garanzie tecniche stabilite nell’Allegato 2.
Sezione III.—Austria (Clausola Speciale)
Articolo 10
L’Italia entrerà o confermerà accordi con l’Austria per garantire il libero movimento del traffico passeggeri e merci tra il Tirolo del Nord e dell’Est.
Sezione IV.—Jugoslavia (Clausola Speciale)
Articolo 11
- L’Italia cede qui alla Jugoslavia in piena sovranità il territorio situato tra le nuove frontiere della Jugoslavia come definite negli Articoli 3 e 16 e la frontiera italo-jugoslava come esisteva il 1° gennaio 1938, così come il comune di Zara e tutte le isole e isolotti adiacenti situati nelle seguenti aree:
a. L’area delimitata:
- A nord dal parallelo di 42°50′ N.;
- A sud dal parallelo di 42°42′ N.;
- A est dal Meridiano di 17°10′ E.;
- A ovest dal Meridiano di 16°25′ E.
b. L’area delimitata:
- A nord dal parallelo 45°12′ N.;
- A sud dal parallelo 44°23′ N.;
- A ovest da una linea che unisce i seguenti punti: (i) 45°12′ N., 14°17’30” E.; (ii) 44°40′ N., 14°9’10” E.; (iii) 44°23′ N., 14°18’30” E.
- A est dalle isole e terraferma della Jugoslavia.
- L’Italia cede qui alla Jugoslavia in piena sovranità l’isola di Pelagosa e gli isolotti adiacenti.
L’isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.
I pescatori italiani godranno degli stessi diritti a Pelagosa e nelle acque circostanti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.
Sezione V.—Grecia (Clausola Speciale)
Articolo 12
L’Italia cede qui alla Grecia in piena sovranità le Isole del Dodecaneso. Queste Isole saranno e rimarranno smilitarizzate.
La procedura e le condizioni tecniche che governano il trasferimento di queste isole alla Grecia saranno determinate da accordo tra i Governi del Regno Unito e della Grecia e saranno presi accordi per il ritiro delle truppe straniere non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.
Sezione VI.—Nazionalità [e Diritti Civici] nei Territori Ceduti
Articolo 13
- I cittadini italiani che erano domiciliati il 10 giugno 1940 nel territorio trasferito dall’Italia a un altro Stato sotto il presente Trattato diventeranno, eccetto quanto previsto nel paragrafo seguente, cittadini con pieni diritti civili e politici dello Stato a cui il territorio è trasferito in accordo con la legislazione da introdurre a tale scopo da quello Stato entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato. Nel diventare cittadini dello Stato interessato, perderanno la loro cittadinanza italiana.
- Il Governo dello Stato a cui il territorio è trasferito provvederà con appropriata legislazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato che tutte le persone menzionate nel paragrafo 1 oltre i diciotto anni di età (o persone sposate sia sotto che sopra quell’età) la cui lingua abituale è l’italiano, avranno il diritto di optare per la cittadinanza italiana entro un periodo di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. Qualsiasi persona che così opta manterrà la cittadinanza italiana e non sarà considerata aver acquisito la cittadinanza dello Stato a cui il territorio è trasferito.
L’opzione del marito non costituirà un’opzione da parte della moglie. L’opzione da parte del padre, o, se il padre non è vivo, da parte della madre, includerà tuttavia automaticamente tutti i figli non sposati sotto i diciotto anni di età.
- Lo Stato a cui il territorio è trasferito può richiedere a coloro che approfittano dell’opzione di trasferirsi in Italia entro un anno dalla data in cui l’opzione è stata esercitata.
Proposta statunitense:
- Lo Stato a cui il territorio è trasferito prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone entro il territorio, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluse la libertà di espressione, di stampa e pubblicazione, di culto religioso, di opinione politica e di riunione pubblica.
PARTE II. CLAUSOLE POLITICHE
Sezione I.—Clausole Generali
Articolo 14
L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone sotto la giurisdizione italiana, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluse la libertà di espressione, di stampa e pubblicazione, di culto religioso, di opinione politica e di riunione pubblica.
Articolo 15
L’Italia si impegna a riconoscere la piena forza dei Trattati di Pace con la Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia e altri accordi o intese che sono stati o saranno raggiunti dalle Potenze Alleate e Associate riguardo all’Austria, Germania e Giappone per il ripristino della Pace.
Sezione II.—Territorio Libero di Trieste
Articolo 16
I.
Il Consiglio dei Ministri degli Esteri ha concordato:
- Che tutto il territorio a est della linea nota come linea francese sarà ceduto dall’Italia alla Jugoslavia e che il Territorio Libero di Trieste sarà costituito entro la linea francese delimitato a nord da una linea tracciata da Duino alla linea francese.
- L’integrità e l’indipendenza di questo Territorio Libero saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
- Una Commissione speciale, rappresentante le Quattro Potenze del Consiglio, sarà immediatamente nominata per consultarsi con rappresentanti della Jugoslavia e dell’Italia, e per esaminare l’intero argomento e presentare suggerimenti preliminari alla Conferenza di Pace.
- Lo Statuto permanente sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Sicurezza che riferirà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in accordo con l’Articolo 15 della Carta delle Nazioni Unite.
- Raccomandazioni per un governo provvisorio e per la formazione di uno statuto permanente saranno fatte dalla Conferenza di Pace delle 21 nazioni, in accordo con la procedura adottata alla Conferenza di Mosca.
- Il governo provvisorio e lo Statuto permanente preserveranno i seguenti principi generali: a. Il Governatore sarà nominato dal Consiglio di Sicurezza dopo consultazione con la Jugoslavia e l’Italia; b. L’autorità legislativa ed esecutiva sarà stabilita su linee democratiche incluso il suffragio universale; c. I diritti dei cittadini saranno protetti riguardo ai diritti umani e alle libertà fondamentali, particolarmente incluse religione, lingua, stampa, scuole e accesso ai servizi pubblici; d. Rapporti annuali saranno sottoposti dal Governatore al Consiglio di Sicurezza.
II.
Nota.—Le seguenti proposte non sono ancora state discusse e dovrebbero essere considerate solo come suggerimenti di delegazioni individuali:
A. Proposta del Regno Unito:
L’Italia rinuncia alla sua sovranità sul territorio situato tra la costa adriatica e i confini definiti nell’Articolo 4 e… come confini tra il Territorio Libero di Trieste e l’Italia e la Jugoslavia rispettivamente. Questo territorio è qui costituito come Territorio Libero di Trieste e sarà governato in accordo con i termini dello Statuto nell’Allegato… dopo che è stato approvato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Su tale approvazione questo statuto sarà considerato come parte integrale del presente Trattato.
B. Proposta degli Stati Uniti:
- Confine tra il Territorio Libero di Trieste e l’Italia
Il confine tra il Territorio Libero di Trieste e l’Italia seguirà una linea che si estende da un punto sul confine tra le province italiane di Gorizia e Trieste circa 2 chilometri a nordest del villaggio di San Giovanni, verso sudovest fino a un punto adiacente all’Autostrada No. 14 e circa 1 chilometro a nordovest della congiunzione tra le Autostrade Nos. 55 e 14 da Gorizia e Monfalcone, rispettivamente, a Trieste:
La linea quindi si estende in direzione sud fino a un punto, nel Golfo di Panzano, equidistante da Punta Sdobba alla foce del fiume Isonzo e Castello Vecchio a Duino, partendo dalla costa circa 2 chilometri a ovest della città di Duino;
La linea quindi raggiunge l’alto mare seguendo una linea posta equidistante dalle coste dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste.
- Confine tra il Territorio Libero di Trieste e la Jugoslavia
Il confine tra il Territorio Libero di Trieste e la Jugoslavia seguirà una linea che si estende da un punto sul confine tra le province italiane di Gorizia e Trieste, circa 2 chilometri a nordest del villaggio di San Giovanni, verso sudest lungo questo confine fino a Monte Lanaro (546) e quindi in direzione sudest fino a Monte Cocusso (667), attraversando l’Autostrada No. 58 dalla città di Trieste a Sesana circa 3,3 chilometri a ovest della città di Sesana e lasciando i villaggi di Vegliano e Orle entro la Jugoslavia;
Attraversando la ferrovia da Trieste a Cosina, la linea si estende a Monte Carso (456), e continua in direzione sud seguendo il confine tra le province italiane di Trieste e Istria fino a un punto circa 0,7 chilometri a sudovest della città di San Servola;
Da qui la linea continua verso sud fino a Monte San Antonio (355), attraversando il fiume Risano circa 0,3 chilometri a ovest del villaggio di Risano e lasciando le città di Ospo e Rosario entro la Jugoslavia;
La linea quindi si estende fino a un punto circa 0,5 chilometri a est del villaggio di Cernova, attraversando il fiume Gragogna circa 1 chilometro a nord di quel villaggio e lasciando i villaggi di Bucciani e Truscola entro l’Italia e il villaggio di Terseco entro la Jugoslavia, e quindi continua in direzione sudovest a sudest della strada tra i villaggi di Cernova e Chervoi lasciando questa strada circa 0,8 chilometri a est del villaggio di Cucciani e quindi in direzione sud-sudovest passando circa 0,5 chilometri a est di Monte Braico e circa 0,4 chilometri a ovest del villaggio di Sterna Filaria, raggiungendo il fiume Quieto a un punto circa 1,6 chilometri a sud della città di Castagna, passando circa 0,4 chilometri a ovest della città di Piemente e circa 0,5 chilometri a est della città di Castagna;
Da qui la linea segue il canale principale e migliorato del Quieto fino alla sua foce e si estende attraverso il Porto del Quieto fino all’alto mare seguendo una linea posta equidistante dalle coste del Territorio Libero di Trieste e della Jugoslavia.
La Delegazione degli Stati Uniti propone i seguenti testi come alternativa ai due paragrafi che iniziano con “da qui la linea continua verso sud fino a Monte San Antonio (355)…” nella sua precedente proposta per la definizione del confine tra il Territorio Libero di Trieste e la Jugoslavia:
Seguendo le creste degli scarpamenti rivolti a ovest verso sudest fino a un punto circa 0,5 chilometri a est di Besovizza, la linea quindi si dirige verso ovest fino a un punto 0,5 chilometri a nord di Monte San Antonio (355), lasciando il villaggio di Santa Maria del Risano circa 0,5 chilometri a nord della linea entro l’Italia e la città di Covedo circa 0,5 chilometri a sud della linea entro la Jugoslavia;
La linea quindi continua verso sudovest fino a un punto circa 0,6 chilometri a nordovest del villaggio di Chermi, parallelamente e situandosi circa 0,6 chilometri a nordovest della strada da Maresego attraverso Duori e quindi si estende verso sudest fino a un punto 0,5 a est della città di Cernova, lasciando la città di Boste entro l’Italia e la città di Truscolo entro la Jugoslavia;
Da qui la linea continua in direzione sudovest a sudest della strada tra i villaggi di Cernova e Chervoi lasciando questa strada circa 0,8 chilometri a est del villaggio di Cucciani e quindi in direzione sud-sudovest passando circa 0,5 chilometri a est di Monte Braico e circa 0,4 chilometri a ovest del villaggio di Sterna Filaria, raggiungendo il fiume Quieto a un punto circa 1,6 chilometri a sud della città di Castagna, passando circa 0,4 chilometri a ovest della città di Piedmonte e circa 0,5 chilometri a est della città di Castagna.
- Garanzie
L’Italia e la Jugoslavia si impegnano a dare al Territorio Libero di Trieste le garanzie stabilite nell’Allegato 9.
Sezione III.—Colonie Italiane
Articolo 17
- L’Italia rinuncia a tutti i diritti e titoli sui possedimenti territoriali italiani in Africa, cioè Libia, Eritrea e Somalia italiana.
- In attesa della loro disposizione finale, i suddetti possedimenti continueranno sotto la loro attuale amministrazione.
- La disposizione finale di questi possedimenti sarà determinata congiuntamente dai Governi dell’U.R.S.S., Regno Unito, U.S.A. e Francia entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, nel modo stabilito nella dichiarazione congiunta del (data) emessa dai suddetti Governi.
Sezione IV.—Interessi Speciali della Cina
Articolo 18
L’Italia rinuncia in favore della Cina a tutti i benefici e privilegi risultanti dalle disposizioni del Protocollo finale firmato a Pechino il 7 settembre 1901, e tutti gli allegati, note e documenti supplementari ad esso, e accetta che il suddetto protocollo, allegati, note e documenti saranno abrogati riguardo all’Italia. L’Italia rinuncia similmente a qualsiasi richiesta di indennizzo sotto di esso.
Articolo 19
L’Italia accetta l’abrogazione della concessione dal Governo cinese sotto la quale la concessione italiana a Tientsin è ora tenuta, e al trasferimento al Governo cinese di qualsiasi documento appartenente agli Archivi della Concessione che sono ancora in possesso italiano.
Articolo 20
L’Italia rinuncia in favore della Cina ai diritti accordati all’Italia in relazione agli Insediamenti Internazionali a Shanghai e Amoy, e accetta che i suddetti Insediamenti tornino all’amministrazione e controllo del Governo cinese.
Sezione V.—Albania
Articolo 21
L’Italia riconosce e si impegna a rispettare la sovranità e l’indipendenza dello Stato dell’Albania.
Articolo 22
L’Italia riconosce che l’Isola di Saseno è parte del territorio dell’Albania e rinuncia a tutte le rivendicazioni su di essa.
Articolo 23
L’Italia rinuncia formalmente in favore dell’Albania a tutte le proprietà (a parte le normali sedi diplomatiche e consolari), diritti, interessi e vantaggi di ogni tipo in Albania acquisiti dallo Stato italiano, sia prima che dopo il 1939. L’Italia rinuncia anche a tutte le rivendicazioni di interessi speciali o influenza in Albania.
Articolo 24
I cittadini italiani in Albania godranno dello stesso status giuridico degli altri cittadini stranieri, ma l’Italia riconosce la legalità di tutte le misure albanesi che annullano o modificano concessioni o diritti speciali concessi ai cittadini italiani purché tali misure siano prese entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 25
L’Italia riconosce che tutti gli accordi e intese fatti tra l’Italia e le autorità in Albania installate dall’Italia dall’aprile 1939 al settembre 1943 sono nulli e vuoti.
Articolo 26
L’Italia riconosce la legalità di qualsiasi misura che l’Albania possa considerare necessario prendere per confermare o dare effetto alle disposizioni precedenti.
Sezione VI.—Etiopia
Articolo 27
L’Italia riconosce e si impegna a rispettare la sovranità e l’indipendenza dello Stato dell’Etiopia.
Articolo 28
L’Italia rinuncia formalmente in favore dell’Etiopia a tutte le proprietà (a parte le normali sedi diplomatiche o consolari), diritti, interessi e vantaggi di ogni tipo acquisiti in qualsiasi momento in Etiopia dallo Stato italiano.
L’Italia rinuncia anche a tutte le rivendicazioni di interessi speciali o influenza in Etiopia.
Articolo 29
L’Italia riconosce la legalità di tutte le misure che il Governo dell’Etiopia ha preso o può in seguito prendere per annullare le misure italiane riguardanti l’Etiopia prese dopo il 3 ottobre 1935 e gli effetti di tali misure.
Articolo 30
I cittadini italiani in Etiopia godranno dello stesso status giuridico degli altri cittadini stranieri, ma l’Italia riconosce la legalità di tutte le misure del Governo etiope che annullano o modificano concessioni o diritti speciali concessi ai cittadini italiani, purché tali misure siano prese entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 31
L’Italia restaurerà tutte le opere d’arte etiopi, oggetti religiosi e oggetti di valore storico rimossi dall’Etiopia in Italia dal 3 ottobre 1935.
Sezione VII.—Accordi Internazionali
Articolo 32
L’Italia si impegna ad accettare qualsiasi accordo che è stato o può essere concordato per la liquidazione della Società delle Nazioni e della Corte Permanente di Giustizia Internazionale.
L’Italia si impegna anche ad accettare qualsiasi accordo che è stato o può essere concordato per la liquidazione dell’Istituto Internazionale di Agricoltura a Roma.
Articolo 33
L’Italia rinuncia qui a tutti i diritti, titoli e rivendicazioni derivanti dal sistema di mandato, o da qualsiasi impegno dato con esso, e tutti i diritti speciali dello Stato italiano riguardo a qualsiasi territorio mandatario.
Articolo 34
L’Italia riconosce le disposizioni dell’Atto Finale del 31 agosto 1945 e dell’Accordo franco-britannico della stessa data sullo Statuto di Tangeri, così come tutte le disposizioni che possono essere adottate dalle Potenze Firmatarie per l’attuazione di questi strumenti.
Articolo 35
L’Italia si impegna ad accettare e riconoscere qualsiasi accordo che può essere fatto dalle Potenze Alleate e Associate interessate per la modifica dei Trattati del Bacino del Congo con la vista di portarli in accordo con la Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 36
L’Italia rinuncia qui a qualsiasi diritto e interesse che può possedere in virtù dell’Articolo 16 del Trattato di Losanna firmato il 24 luglio 1923.
Sezione VIII.—Trattati Bilaterali
Articolo 37
- Ogni Potenza Alleata o Associata notificherà all’Italia, entro un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, quali trattati bilaterali di anteguerra desidera mantenere in vigore o far rivivere. Qualsiasi disposizione non in conformità con il presente Trattato sarà tuttavia cancellata dai Trattati sopra menzionati.
- Tutti i Trattati così notificati saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite in accordo con l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
- Tutti i Trattati non così notificati devono essere considerati come abrogati.
PARTE III. CRIMINALI DI GUERRA
Articolo 38
- L’Italia prenderà le misure necessarie per assicurare l’arresto e la consegna per il processo di: a. Persone accusate di aver commesso, ordinato, o aiutato crimini di guerra e crimini contro la pace o l’umanità; b. Cittadini delle Potenze Alleate e Associate accusati di aver violato la loro legge nazionale per tradimento o collaborazione con il nemico durante la guerra.
- Su richiesta del Governo delle Nazioni Unite interessato, l’Italia renderà similmente disponibili come testimoni persone entro la sua giurisdizione, la cui evidenza è richiesta per il processo delle persone riferite nel paragrafo 1 di questo Articolo.
- Qualsiasi disaccordo riguardante l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo sarà riferito da qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori a Roma dell’U.R.S.S., Regno Unito, U.S.A. e Francia, che raggiungeranno un accordo riguardo alla difficoltà.
PARTE IV. CLAUSOLE NAVALI, MILITARI E AEREE
Sezione I.—Durata
Articolo 39
Ognuna delle clausole militari, navali e aeree del presente Trattato rimarrà in vigore fino a modificazione in tutto o in parte per accordo tra le Potenze Alleate e Associate e l’Italia o, dopo che l’Italia diventa membro delle Nazioni Unite, per accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l’Italia.
Sezione II.—Limitazioni Generali
Articolo 40
- a. Il sistema di fortificazioni italiane permanenti e installazioni militari lungo la frontiera franco-italiana, e i loro armamenti, saranno distrutti o rimossi. b. Questo sistema è considerato comprendere solo fortificazioni di artiglieria e fanteria sia in gruppi che separate, bunker di qualsiasi tipo, rifugi, poste di osservazione e teleferiche militari, qualunque possa essere la loro importanza e attuale condizione di manutenzione o stato di costruzione e che sono costruite di metallo, muratura o cemento o scavate nella roccia. c. La distruzione o rimozione, menzionata nei sotto-paragrafi a e b, è limitata a una distanza di 20 chilometri da qualsiasi punto sulla frontiera come definita da questo trattato, e sarà completata entro un anno dall’entrata in vigore del presente trattato.
- Qualsiasi ricostruzione delle suddette fortificazioni e installazioni è proibita.
- a. La seguente costruzione a est della frontiera franco-italiana è proibita: fortificazioni permanenti dove armi capaci di sparare in territorio francese o acque territoriali possono essere piazzate; installazioni militari permanenti capaci di essere usate per condurre o dirigere fuoco in territorio francese o acque territoriali; e facilità permanenti di rifornimento e deposito piazzate unicamente per l’uso delle suddette fortificazioni e installazioni. b. Questa proibizione non include gli altri tipi di fortificazioni non permanenti o alloggi di superficie e installazioni che sono progettate per soddisfare solo requisiti di carattere interno e di difesa locale delle frontiere.
- In un’area costiera profonda 15 chilometri, che si estende dalla frontiera franco-italiana al meridiano di 9°30′ Est, l’Italia non sarà autorizzata a stabilire nuove, o ad espandere esistenti, basi navali o installazioni navali permanenti. Questo non proibisce alterazioni minori e la manutenzione in buone condizioni delle installazioni navali esistenti purché la loro capacità complessiva non sia quindi aumentata.
Articolo 41
- a. Qualsiasi fortificazione italiana permanente e installazioni militari lungo la frontiera italo-jugoslava, e i loro armamenti, saranno distrutte o rimosse. b. Queste fortificazioni e installazioni sono considerate comprendere solo fortificazioni di artiglieria e fanteria sia in gruppi che separate, bunker di qualsiasi tipo, rifugi, poste di osservazione e teleferiche militari, qualunque possa essere la loro importanza e attuale condizione di manutenzione o stato di costruzione, e che sono costruite di metallo, muratura o cemento o scavate nella roccia. c. La distruzione o rimozione, menzionata nei sotto-paragrafi a e b, è limitata a una distanza di 20 chilometri da qualsiasi punto sulla frontiera, come definita da questo Trattato, e sarà completata entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
- Qualsiasi ricostruzione delle suddette fortificazioni e installazioni è proibita.
- a. La seguente costruzione a ovest della frontiera italo-jugoslava è proibita; fortificazioni permanenti dove armi capaci di sparare in territorio jugoslavo o acque territoriali possono essere piazzate; installazioni militari permanenti capaci di essere usate per condurre o dirigere fuoco in territorio jugoslavo o acque territoriali; e facilità permanenti di rifornimento e deposito piazzate unicamente per l’uso delle suddette fortificazioni e installazioni. b. Questa proibizione non include gli altri tipi di fortificazioni non permanenti o alloggi di superficie e installazioni che sono progettate per soddisfare solo requisiti di carattere interno e di difesa locale delle frontiere.
- In un’area costiera profonda 15 chilometri, che si estende dalla frontiera tra Italia e Jugoslavia [e tra Italia e il Territorio Libero di Trieste] alla latitudine di 44°50′ Nord, e nelle isole adiacenti a questa costa, l’Italia non sarà autorizzata a stabilire nuove né ad espandere esistenti basi navali o installazioni navali permanenti. Questo non proibisce alterazioni minori e la manutenzione in buone condizioni delle installazioni navali esistenti e basi purché la loro capacità complessiva non sia quindi aumentata.
- Nella Penisola Pugliese a est della Longitudine 17°45′ Est, l’Italia non sarà autorizzata a costruire nuove installazioni militari, navali o aeree militari permanenti né ad espandere le installazioni esistenti. Questo non proibisce alterazioni minori e la manutenzione in buone condizioni delle installazioni esistenti purché la loro capacità complessiva non sia quindi aumentata. L’alloggio per quelle forze di sicurezza che possono essere richieste per compiti di carattere interno e difesa locale delle frontiere sarà, tuttavia, permesso.
Articolo 42
- Pantelleria, le Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione e Linosa), e Pianosa (nell’Adriatico) saranno e rimarranno completamente smilitarizzate.
- Tale smilitarizzazione sarà completata entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 43
- In Sardegna tutti i piazzamenti permanenti di artiglieria di difesa costiera, e i loro armamenti e tutte le installazioni navali che sono situate entro una distanza di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi saranno rimosse sulla terraferma d’Italia o demolite entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
- In Sicilia e Sardegna tutte le installazioni permanenti e attrezzature per la manutenzione e deposito di siluri, mine marine e bombe saranno demolite o rimosse sulla terraferma d’Italia entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
- Nessun miglioramento, ricostruzione, o estensioni delle installazioni esistenti o fortificazioni permanenti in Sicilia e Sardegna sarà permesso; tuttavia, con l’eccezione delle aree della Sardegna settentrionale descritte nel paragrafo 1, la normale manutenzione di tali installazioni o fortificazioni permanenti e armi già installate in esse può essere eseguita.
- In Sicilia e Sardegna l’Italia sarà proibita dal costruire qualsiasi installazione navale, militare e dell’aeronautica o fortificazioni eccetto per tale alloggio per forze di sicurezza che può essere richiesto per compiti di carattere interno.
Articolo 44
L’Italia non possiederà, costruirà o sperimenterà con (i) qualsiasi missile autopropulso o guidato o apparato connesso con il loro lancio (ii) qualsiasi cannone con una gittata di oltre 30 chilometri (iii) mine marine di tipi non-contatto attivate da meccanismi di influenza (iv) qualsiasi siluro capace di essere presidiato.
Articolo 45
L’acquisizione di materiale bellico di origine o progettazione tedesca o giapponese, sia dall’interno che dall’esterno dell’Italia, o la sua produzione, è proibita.
Articolo 46
L’Italia non produrrà o possiederà, sia pubblicamente che privatamente, qualsiasi materiale bellico diverso nel tipo da, o eccedente in quantità quello richiesto per le forze permesse nelle Sezioni III, IV e V sotto.
Sezione III.—Limitazioni da Imporre alla Marina Italiana
Articolo 47
- La presente Marina italiana sarà ridotta al seguente numero di unità:
a. Navi da Guerra Maggiori:
- Due Corazzate;
- Quattro Incrociatori;
- Quattro Cacciatorpediniere di Squadra;
- Sedici Torpediniere;
- Venti Corvette.
b. Navi da Guerra Minori e Ausiliarie: Tale numero che può essere presidiato e mantenuto in piena commissione da un massimo di 2.500 ufficiali e uomini.
- I nomi delle navi da mantenere dall’Italia sotto il paragrafo 1 sono dati nell’Allegato 4A.
Articolo 48
L’Italia effettuerà la seguente disposizione delle unità in eccesso della Marina italiana:
a. Le unità della Marina italiana specificate nell’Allegato 4B saranno poste a disposizione dei Governi dell’U.R.S.S., Regno Unito, U.S.A. e Francia.
b. Le navi richieste di essere trasferite in conformità al sotto-paragrafo a sopra saranno completamente equipaggiate, in condizione operativa incluso un completo outfit di negozi di armamento, e complete con parti di ricambio di bordo e tutti i dati tecnici necessari.
c. Il trasferimento delle navi specificate sopra sarà effettuato entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, eccetto che, nel caso di navi che non possono essere rimesse in sesto entro tre mesi, il limite di tempo per il trasferimento può essere esteso dai Quattro Governi.
d. Riserve di parti di ricambio e negozi di armamento per navi specificate nell’Allegato 4B saranno, per quanto possibile, fornite con le navi. Il bilancio delle parti di ricambio di riserva e negozi di armamento sarà fornito a un’estensione e a date da decidere dai Quattro Governi, in ogni caso entro un massimo di un anno dopo l’entrata in vigore del presente Trattato.
e. I dettagli relativi ai trasferimenti sopra saranno organizzati da una Commissione delle Quattro Potenze da stabilire sotto un protocollo separato.
Articolo 49
- L’Italia effettuerà la seguente disposizione di sottomarini e navi non-operative. I limiti di tempo specificati sotto dovrebbero essere presi come inizianti con l’entrata in vigore del presente Trattato.
a. Le navi di superficie a galla non elencate nell’Allegato 4 incluse le navi in costruzione a galla, saranno affondate in una profondità di oltre cinquanta braccia entro sei mesi.
b. Le navi in costruzione sugli scivoli saranno distrutte o rottamate per metallo entro sei mesi.
c. I sottomarini a galla e non elencati nell’Allegato 4B saranno affondati in mare aperto in una profondità di oltre cento braccia entro tre mesi.
d. Le navi affondate nei porti italiani e canali di approccio, in ostruzione della navigazione normale, saranno distrutte per demolizione o possono essere recuperate e successivamente affondate in una profondità di oltre cinquanta braccia entro due anni.
e. Le navi affondate in acque italiane poco profonde, non in ostruzione della navigazione normale, saranno, entro un anno, rese incapaci di recupero.
f. Le navi capaci di riconversione, che non rientrano nella definizione di materiale bellico e che non sono elencate nell’Allegato 4, possono essere riconvertite a usi civili o devono essere demolite entro due anni.
- L’Italia si impegna, prima dell’affondamento o distruzione di navi e sottomarini come previsto nel paragrafo precedente, a recuperare tale equipaggiamento e parti di ricambio che possono essere utili nel completare gli outfit di bordo e le riserve di parti di ricambio e equipaggiamento da fornire, in accordo con l’Articolo 48d, per tutte le navi operative specificate nell’Allegato 4B.
Articolo 50
- Nessuna corazzata sarà costruita o acquisita dall’Italia.
- Nessuna portaerei, sottomarino o altro mezzo subacqueo, M.T.B. o tipi specializzati di mezzo d’assalto sarà costruito, acquisito, impiegato o sperimentato, dall’Italia.
- Il dislocamento standard totale delle navi da guerra diverse dalle corazzate della Marina italiana, incluse le navi in costruzione dalla data del varo, non eccederà 67.500 tonnellate.
- Qualsiasi sostituzione di navi da guerra da parte dell’Italia sarà effettuata entro il limite di tonnellaggio dato nel paragrafo 3. Non ci sarà restrizione sulla sostituzione di navi ausiliarie.
- L’Italia si impegna a non acquisire o impostare qualsiasi nave da guerra prima del 1° gennaio 1950, eccetto come necessario per sostituire qualsiasi nave accidentalmente persa, nel qual caso il dislocamento della nuova nave non deve eccedere di più del 10% il dislocamento della nave persa.
- I termini usati in questo Articolo sono, per quanto necessario, definiti nell’Allegato 5A.
Articolo 51
- Il personale totale della Marina italiana, escludendo qualsiasi personale dell’aviazione navale, non eccederà 22.500 ufficiali e uomini.
- Durante il periodo di sminamento dovuto alla guerra, l’Italia sarà autorizzata ad impiegare per questo scopo un numero aggiuntivo di ufficiali e uomini non eccedente 2.500, tale periodo da essere determinato dal Consiglio Internazionale di Controllo per lo Sminamento delle Acque Europee.
- Il personale navale permanente in eccesso a quello permesso sotto il paragrafo 1 sarà progressivamente ridotto come segue, con i limiti di tempo presi come inizianti con l’entrata in vigore del presente Trattato. a. A 27.500 entro 6 mesi. b. A 22.500 entro 9 mesi.
Due mesi dopo il completamento dello sminamento da parte della Marina italiana, il personale in eccesso autorizzato dal paragrafo 2 deve essere sciolto o assorbito entro i numeri sopra.
- Il personale, diverso da quelli autorizzati sotto i paragrafi 1 e 2, e qualsiasi personale dell’aviazione navale autorizzato sotto l’Articolo 56, non riceverà alcuna forma di addestramento navale come definito nell’Allegato 5B.
Sezione IV.—Limitazioni da Imporre all’Esercito Italiano
Articolo 52
- L’Esercito italiano, incluse le Guardie di Frontiera, sarà limitato a una forza di 185.000 combattenti, di servizio e personale generale e 65.000 Carabinieri, benché uno qualsiasi degli elementi sopra possa essere variato di 10.000 purché il tetto totale non ecceda 250.000. L’organizzazione e l’armamento delle forze terrestri italiane, così come il loro dispiegamento attraverso l’Italia, saranno progettati per incontrare solo compiti di carattere interno, difesa locale delle frontiere italiane e difesa antiaerea.
- L’armamento dell’Esercito italiano non includerà più di 200 carri armati, medi e pesanti.
Articolo 53
L’Esercito italiano, in eccesso a quello permesso sotto l’Articolo 52, sarà sciolto entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 54
Il personale diverso da quelli che formano parte dell’Esercito italiano o Carabinieri non riceverà alcuna forma di addestramento militare come definito nell’Allegato 5B.
Sezione V.—Limitazioni da Imporre all’Aeronautica Italiana
Articolo 55
- L’Aeronautica italiana, inclusa qualsiasi Aviazione Navale, sarà limitata a una forza di 200 tipi da caccia e ricognizione e 150 tipi da trasporto, salvataggio aria-mare, addestramento (tipo scuola) e collegamento di aeromobili. Questi totali includono aeromobili di riserva. Tutti gli aeromobili eccetto per aeromobili da caccia e ricognizione saranno disarmati. L’organizzazione e l’armamento dell’Aeronautica italiana così come il loro dispiegamento attraverso l’Italia saranno progettati per incontrare solo compiti di carattere interno, difesa locale delle frontiere italiane e difesa contro attacchi aerei nemici.
- L’Italia non possiederà o acquisirà qualsiasi aeromobile progettato principalmente come bombardiere con facilità interne di trasporto bombe.
Articolo 56
- Il personale dell’Aeronautica italiana, incluso qualsiasi personale dell’Aviazione Navale, sarà limitato a un totale di 25.000 effettivi, che includeranno combattenti, di servizio e personale generale.
- Il personale diverso da quelli che formano parte dell’Aeronautica italiana non riceverà alcuna forma di addestramento aereo militare come definito nell’Allegato 5B.
Articolo 57
L’Aeronautica italiana, in eccesso a quella permessa sotto l’Articolo 56 sopra, sarà sciolta entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Sezione VI.—Disposizione del Materiale Bellico (come definito nell’Allegato 5C.)
Articolo 58
- Tutto il materiale bellico italiano in eccesso a quello permesso per le Forze Armate specificate nelle Sezioni III, IV e V sarà posto a disposizione dei Governi dell’U.R.S.S., Regno Unito, U.S.A. e Francia secondo tali istruzioni come possono dare all’Italia.
- Tutto il materiale bellico Alleato in eccesso a quello permesso per le Forze Armate specificate nelle Sezioni III, IV e V sarà posto a disposizione della Potenza Alleata o Associata interessata secondo le istruzioni da dare all’Italia dalla Potenza Alleata o Associata interessata.
- Tutto il materiale bellico tedesco e giapponese in eccesso a quello permesso per le Forze Armate specificate nelle Sezioni III, IV e V e tutti i disegni tedeschi o giapponesi, inclusi progetti esistenti, prototipi, modelli sperimentali e piani, saranno posti a disposizione dei Governi dell’U.R.S.S., Regno Unito, U.S.A. e Francia in accordo con tali istruzioni come possono dare all’Italia.
- L’Italia rinuncerà a tutti i diritti al suddetto materiale bellico e si conformerà alle disposizioni di questo Articolo entro un anno dall’entrata in vigore del presente trattato eccetto come previsto negli Articoli da 47 a 51 dello stesso. L’Italia fornirà ai Governi dell’U.R.S.S., Regno Unito, U.S.A. e Francia liste di tutto il materiale bellico in eccesso entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente trattato.
Sezione VII.—Prevenzione del Riarmo Tedesco e Giapponese
Articolo 59
L’Italia si impegna a cooperare pienamente con le Potenze Alleate e Associate con la vista di assicurare che Germania e Giappone siano incapaci di prendere passi fuori dai territori tedeschi e giapponesi verso il riarmo.
Articolo 60
L’Italia si impegna a non permettere l’impiego o addestramento in Italia di qualsiasi tecnico (incluso personale dell’aviazione militare o civile) che sono o sono stati cittadini di Germania o Giappone.
Articolo 61
L’Italia si impegna a non acquisire o produrre aeromobili civili, che sono di progettazione tedesca o giapponese o che incorporano assemblee principali di produzione o progettazione tedesca o giapponese.
Sezione VIII.—Prigionieri di Guerra
Articolo 62
- I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati il più presto possibile in accordo con accordi mutuamente concordati dalle singole Potenze che li detengono e l’Italia.
- Tutti i costi (inclusi i costi di mantenimento) sostenuti nel muovere i prigionieri di guerra italiani dai loro rispettivi punti di riunione come scelti dal Governo della Potenza Alleata o Associata interessata, al punto della loro entrata in territorio italiano, saranno sostenuti dal Governo italiano.
PARTE V. RITIRO DELLE FORZE ALLEATE
Articolo 63
- Tutte le forze armate delle Potenze Alleate e Associate saranno ritirate dall’Italia il più presto possibile e in ogni caso non più tardi di 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato.
- Tutti i beni italiani per i quali la compensazione non è stata fatta e che sono in possesso delle forze armate delle Potenze Alleate e Associate in Italia al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato saranno restituiti al Governo italiano entro lo stesso periodo di 90 giorni o sarà fatta debita compensazione.
- Tutti i saldi bancari e di cassa nelle mani delle forze delle Potenze Alleate e Associate al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato che sono stati forniti gratuitamente dal Governo italiano saranno similmente restituiti o sarà dato un credito corrispondente al Governo italiano.
PARTE VI. RIVENDICAZIONI DERIVANTI DALLA GUERRA
Sezione I.—Riparazione
Articolo 64
A. Riparazione per l’U.R.S.S.
- L’Italia pagherà all’Unione Sovietica riparazione nella quantità di $100.000.000 su un periodo di sette anni dalla data dell’entrata in vigore del presente Trattato. Le consegne dalla produzione industriale corrente non saranno fatte durante i primi due anni.
- La riparazione sarà fatta dalle seguenti fonti: a. Una quota dell’equipaggiamento di fabbrica e strumenti italiani progettati per la produzione di attrezzi bellici che non è richiesto dagli stabilimenti militari permessi e non è facilmente suscettibile di conversione a scopi civili e che è rimosso dall’Italia secondo l’Articolo 58 del presente Trattato. b. Beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, soggetti alle eccezioni specificate nel paragrafo 5 dell’Articolo 69. c. Produzione industriale corrente italiana.
- Le quantità e tipi di beni da consegnare saranno oggetto di accordi tra il Governo italiano e il Governo dell’U.R.S.S. e saranno selezionati e le consegne programmate in modo da evitare interferenza con la ricostruzione economica dell’Italia e l’imposizione di responsabilità aggiuntive sulle altre Potenze Alleate o Associate. Gli accordi conclusi sotto questo paragrafo saranno comunicati ai quattro Ambasciatori a Roma dell’U.R.S.S., Regno Unito, U.S.A. e Francia.
- L’U.R.S.S. fornirà all’Italia su termini commerciali i materiali che sono normalmente importati in Italia e che sono necessari per la produzione di questi beni. I pagamenti per questi materiali saranno fatti deducendo il valore dei materiali forniti dal valore dei beni consegnati all’U.R.S.S.
- I quattro Ambasciatori determineranno il valore dei beni italiani da trasferire all’U.R.S.S.
B. Riparazione per Altre Potenze
Nota.—Le rivendicazioni avanzate da altre Potenze, in particolare Francia, Jugoslavia, Grecia, Albania ed Etiopia, saranno considerate alla Conferenza di Pace insieme ai mezzi con cui e l’estensione a cui saranno soddisfatte.
Sezione II.—Restituzione
Articolo 65
- L’Italia accetta i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 1943, e restituirà proprietà rimosse dai territori delle Nazioni Unite.
- L’obbligo di fare restituzione si applica a tutta la proprietà identificabile attualmente in Italia che fu rimossa con forza o coercizione da qualsiasi delle Potenze dell’Asse dal territorio di qualsiasi delle Nazioni Unite, indipendentemente da qualsiasi transazione successiva con cui l’attuale detentore di qualsiasi tale proprietà ha assicurato il possesso.
- Il Governo italiano si impegna a restituire la proprietà riferita nel presente Articolo in buone condizioni e, in questa connessione, a sostenere tutti i costi in Italia relativi a lavoro, materiali e trasporto.
- Il Governo italiano coopererà con le Nazioni Unite in, e fornirà a proprie spese tutte le facilità necessarie per, la ricerca e restituzione di proprietà soggetta a restituzione sotto il presente Articolo.
- Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per effettuare il ritorno di proprietà coperta da questo Articolo tenuta in qualsiasi paese terzo da persone soggette alla giurisdizione italiana.
- Le rivendicazioni per la restituzione di proprietà saranno presentate al Governo italiano dal Governo del paese dal cui territorio la proprietà fu rimossa, essendo inteso che il materiale rotabile sarà considerato come stato rimosso dal territorio a cui originariamente apparteneva. Il periodo durante il quale tali rivendicazioni possono essere presentate sarà sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.
- Il peso di identificare la proprietà e di provare la proprietà riposerà sul Governo richiedente, e il peso di provare che la proprietà non fu rimossa con forza o coercizione riposerà sul Governo italiano.
- Il Governo italiano accetta l’obbligo di restaurare al Governo delle Nazioni Unite interessato tutto l’oro monetario depredato o rimosso illegalmente in Italia o di trasferire al Governo delle Nazioni Unite interessato una quantità di oro uguale in peso e finezza a quello depredato o rimosso illegalmente. Questo obbligo è riconosciuto dal Governo italiano esistere indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro dall’Italia a qualsiasi altra Potenza dell’Asse o un paese neutrale.
Sezione III.—Rinuncia delle Rivendicazioni da parte dell’Italia
Articolo 66
- L’Italia rinuncia a tutte le rivendicazioni di qualsiasi descrizione contro le Potenze Alleate e Associate a nome del Governo italiano o cittadini italiani derivanti direttamente dalla guerra o da azioni prese a causa dell’esistenza di uno stato di guerra in Europa dopo il 1° settembre 1939, sia o no la Potenza Alleata o Associata fosse in guerra con l’Italia al momento, incluse le seguenti:
a. Rivendicazioni per perdite o danni sostenuti come conseguenza di atti di forze o autorità delle Potenze Alleate o Associate. b. Rivendicazioni derivanti dalla presenza, operazioni, o azioni di forze o autorità delle Potenze Alleate o Associate in territorio italiano. c. Rivendicazioni riguardo ai decreti e ordini di Corti di Preda delle Potenze Alleate o Associate, l’Italia accettando come validi e vincolanti tutti i decreti o ordini di tali Corti di Preda il o dopo il 1° settembre 1939 riguardanti navi italiane o beni italiani o il pagamento di costi. d. Rivendicazioni derivanti dall’esercizio o presunto esercizio di diritti belligeranti.
- Le disposizioni di questo Articolo escluderanno, completamente e finalmente, tutte le rivendicazioni della natura riferita qui, che saranno d’ora in poi estinte, chiunque possano essere le parti interessate. Il Governo italiano accetta di fare compensazione equa in lire a persone che fornirono rifornimenti o servizi su requisizione alle forze delle Potenze Alleate o Associate in territorio italiano e in soddisfazione di rivendicazioni di danni non-combattimento contro le forze delle Potenze Alleate e Associate derivanti in territorio italiano.
- L’Italia rinuncia similmente a tutte le rivendicazioni della natura coperte dal paragrafo 1 di questo Articolo a nome del Governo italiano o cittadini italiani contro qualsiasi delle Nazioni Unite che tagliarono relazioni diplomatiche con l’Italia e presero azione in cooperazione con le Potenze Alleate e Associate.
- Il Governo italiano assumerà piena responsabilità per tutta la valuta militare alleata emessa in Italia dalle autorità militari alleate, inclusa tutta tale valuta in circolazione alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato.
- La rinuncia delle rivendicazioni da parte dell’Italia sotto il paragrafo 1 di questo Articolo include qualsiasi rivendicazione derivante da azioni prese da qualsiasi delle Potenze Alleate o Associate riguardo alle navi italiane tra il 1° settembre 1939 e la data dell’entrata in vigore del presente Trattato, così come qualsiasi rivendicazione e debiti derivanti dalle Convenzioni sui prigionieri di guerra ora in vigore.
- Le disposizioni del presente Articolo non saranno considerate come influenzanti la proprietà di cavi sottomarini che allo scoppio della guerra erano posseduti dal Governo italiano o cittadini italiani.
Nota.—Le Delegazioni statunitense e sovietica si riservano il diritto di proporre cambiamenti riguardo al trattamento nel presente Trattato di cavi sottomarini dopo ulteriore studio degli aspetti legali del soggetto.
Articolo 67
L’Italia rinuncia qui a nome proprio e a nome dei cittadini italiani a tutte le rivendicazioni, inclusi debiti, contro la Germania e cittadini tedeschi in sospeso l’8 maggio 1945, eccetto quelli derivanti da contratti e altre obbligazioni stipulate, e diritti acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia da parte dell’Italia a nome proprio sarà considerata includere non solo tutte le rivendicazioni intergovernative riguardo ad accordi stipulati nel corso della guerra, ma anche tutte le rivendicazioni per perdita o danno derivanti durante la guerra. Questa rinuncia sarà senza pregiudizio a qualsiasi disposizione in favore dell’Italia o cittadini italiani fatta dalle Potenze nell’occupazione della Germania.
PARTE VII. DIRITTI DI PROPRIETÀ E INTERESSI
Sezione I.—Proprietà delle Nazioni Unite in Italia
Articolo 68
- Per quanto l’Italia non l’abbia già fatto, l’Italia restaurerà tutti i diritti legali e interessi in Italia delle Nazioni Unite e dei loro cittadini come esistevano il 10 giugno 1940, e restituirà tutta la proprietà in Italia delle Nazioni Unite e dei loro cittadini come ora esiste.
- Il Governo italiano si impegna che tutta la proprietà, diritti e interessi che passano sotto questo Articolo saranno restaurati liberi da tutti i gravami e carichi di qualsiasi tipo a cui possono essere diventati soggetti come risultato della guerra e senza l’imposizione di qualsiasi carico dal Governo italiano in connessione con il loro ritorno. Il Governo italiano annullerà tutte le misure, inclusi sequestri, sequestrazione o controllo, prese da esso contro proprietà delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e l’entrata in vigore del presente Trattato. Nei casi dove la proprietà non è stata restituita entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, l’applicazione sarà fatta alle autorità italiane non più tardi di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, eccetto nei casi in cui il richiedente è in grado di mostrare che non poteva presentare la sua applicazione entro questo periodo.
- Il Governo italiano si impegna a invalidare trasferimenti che coinvolgono proprietà, diritti e interessi di qualsiasi descrizione appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, dove tali trasferimenti risultarono da forza o coercizione esercitata dai Governi dell’Asse o le loro agenzie durante la guerra.
- Proposta statunitense:
a. Dove, come risultato della guerra, la proprietà non può essere restituita o il cittadino delle Nazioni Unite ha subito una perdita a causa di danno alla proprietà, il Governo italiano compenserà il proprietario con il pagamento di una somma in lire sufficiente alla data del pagamento per permettere al ricevente di acquistare proprietà simile o di riparare la perdita o il danno subito.
b. Le somme in lire pagate dal Governo italiano sotto questo Articolo saranno liberamente utilizzabili in Italia ma saranno soggette ai regolamenti di controllo del cambio estero che possono essere in vigore in Italia di volta in volta.
c. Nei casi dove una corporazione o associazione di qualsiasi nazionalità diversa da quella di una delle Nazioni Unite ha subito una perdita della sua proprietà in Italia come risultato della guerra, compensazione in lire sarà pagata dal Governo italiano ai cittadini delle Nazioni Unite che hanno direttamente, o indirettamente attraverso corporazioni intermedie o associazioni di qualsiasi nazionalità diversa da quella di una delle Nazioni Unite, un interesse di proprietà nella corporazione o associazione che ha subito la perdita. Questa compensazione sarà quella parte frazionaria della quantità che sarebbe richiesta per permettere alla corporazione o associazione di riparare la perdita o il danno subito, che l’interesse dei cittadini delle Nazioni Unite costituisce della totalità degli interessi di proprietà nella corporazione. Tale compensazione, tuttavia, non sarà richiesta nel caso che il Governo italiano fornisca alla corporazione o all’associazione stessa tale compensazione completa o restaurazione come sarebbe dovuta sotto questo Articolo se fosse una corporazione o associazione di una delle Nazioni Unite. Nei casi dove la corporazione o associazione riceve dal Governo italiano compensazione parziale per il danno o la perdita sostenuta, i cittadini delle Nazioni Unite saranno pagati dal Governo italiano compensazione in lire in una quantità uguale alle loro rispettive quote proporzionali della perdita o danno per cui la corporazione o associazione non riceve essa stessa compensazione dal Governo italiano. Per gli scopi di questo paragrafo l’estensione dell’interesse di un cittadino delle Nazioni Unite sarà determinata come del 10 giugno 1940, o lo scoppio della guerra tra le Nazioni Unite interessate e l’Italia, come può essere più favorevole al cittadino delle Nazioni Unite.
d. Come usato in questo Articolo, la frase “come risultato della guerra” include le conseguenze di qualsiasi azione presa dal Governo italiano, qualsiasi azione presa da qualsiasi dei belligeranti, qualsiasi azione presa sotto l’Armistizio del 3 settembre 1943, e qualsiasi azione o fallimento di agire causato dall’esistenza di uno stato di guerra.
Proposta dell’U.R.S.S.:
L’Italia riconosce la necessità di compensazione per la proprietà delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, persa o danneggiata durante la guerra. In vista del fatto, tuttavia, che l’Italia fu la prima delle Potenze dell’Asse a rompere con la Germania e venire dalla parte delle Nazioni Unite, e in considerazione delle perdite sostenute dall’Italia nel corso delle operazioni militari contro la Germania su territorio italiano, è concordato che tale compensazione sarà fatta in parte nella misura di un terzo della perdita e sarà pagata in lire italiane.
Le Delegazioni del Regno Unito e francese approvarono la proposta statunitense soggetta a riserva sulla stesura.
- Tutte le spese ragionevoli sostenute in Italia nello stabilire rivendicazioni, inclusa la valutazione di perdita o danno, saranno sostenute dal Governo italiano.
- I cittadini delle Nazioni Unite e la loro proprietà saranno esentati da qualsiasi tassa eccezionale, prelievi o imposte, imposte sui loro beni capitali in Italia dal Governo italiano, o qualsiasi autorità italiana tra la data dell’Armistizio e l’entrata in vigore del presente Trattato per lo scopo specifico di incontrare carichi derivanti dalla guerra o di incontrare i costi delle forze di occupazione o di riparazione pagabile a qualsiasi delle Nazioni Unite. Qualsiasi somma che è stata così pagata sarà rimborsata.
- Il proprietario della proprietà interessata e il Governo italiano possono accordarsi su accordi in luogo delle disposizioni di questo Articolo.
- Come usato in questo Articolo:
a. “Cittadini delle Nazioni Unite” significa individui che sono cittadini di qualsiasi delle Nazioni Unite o corporazioni o associazioni organizzate sotto le leggi di qualsiasi delle Nazioni Unite alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, purché abbiano anche avuto questo status alla data dell’Armistizio con l’Italia. Il termine “cittadini delle Nazioni Unite” include anche tutti gli individui, corporazioni o associazioni che sotto le leggi in vigore in Italia durante la guerra, sono stati trattati come nemici.
b. “Proprietario” significa il cittadino delle Nazioni Unite, come definito nel sotto-paragrafo a sopra, che ha diritto alla proprietà in questione, e include un successore del proprietario, purché il successore sia anche un cittadino delle Nazioni Unite come definito nel sotto-paragrafo a. Se il successore ha acquistato la proprietà nel suo stato danneggiato, il trasferente manterrà i suoi diritti alla compensazione sotto questo Articolo, senza pregiudizio agli obblighi tra il trasferente e l’acquirente sotto la legge domestica.
c. “Proprietà” significa tutta la proprietà mobile o immobile, sia tangibile che intangibile, inclusa la proprietà industriale, letteraria e artistica, così come tutti i diritti, patrimoni o interessi nella proprietà di qualsiasi tipo.
Sezione II.—Proprietà Italiana nel Territorio delle Potenze Alleate e Associate
Articolo 69
- Ognuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di sequestrare, trattenere, liquidare o prendere qualsiasi altra azione riguardo a tutta la proprietà, diritti e interessi entro il suo territorio che alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato appartengono all’Italia o ai cittadini italiani, e di applicare tale proprietà o i proventi di essa a tali scopi come può desiderare, entro i limiti delle sue rivendicazioni e quelle dei suoi cittadini contro l’Italia o i suoi cittadini, inclusi debiti, diversi dalle rivendicazioni completamente soddisfatte sotto altri Articoli del presente Trattato. Tutta la proprietà italiana, o i proventi di essa, in eccesso alla quantità di tali rivendicazioni, sarà restituita.
- La liquidazione e disposizione della proprietà italiana sarà effettuata in accordo con la legge della Potenza Alleata o Associata interessata. Il proprietario italiano non avrà diritti riguardo a tale proprietà eccetto quelli che possono essere dati a lui da quella legge.
- Il Governo italiano si impegna a compensare i cittadini italiani la cui proprietà è presa sotto questo Articolo e non restituita a loro.
- Nessun obbligo è creato da questo Articolo su qualsiasi Potenza Alleata o Associata di restituire proprietà industriale, letteraria o artistica al Governo italiano o cittadini italiani, o di includere tale proprietà nel determinare le quantità che possono essere trattenute sotto il paragrafo 1 di questo Articolo. Il Governo di ognuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di imporre tali limitazioni, condizioni e restrizioni sui diritti o interessi riguardo alla proprietà industriale, letteraria e artistica acquisiti prima dell’entrata in vigore del presente Trattato nel territorio di quella Potenza Alleata o Associata dal Governo o cittadini dell’Italia, come può essere considerato dal Governo della Potenza Alleata e Associata necessario nell’interesse nazionale.
- La proprietà coperta dal paragrafo 1 di questo Articolo sarà considerata includere proprietà italiana che è stata soggetta a controllo a ragione di uno stato di guerra esistente tra l’Italia e la Potenza Alleata o Associata avente giurisdizione sulla proprietà, ma non includerà:
a. Proprietà del Governo italiano usata per scopi consolari o diplomatici. b. Proprietà appartenente a corpi religiosi o istituzioni di carità private e usata per scopi religiosi o caritatevoli. c. Proprietà di persone naturali che sono cittadini italiani permessi di risiedere entro il territorio del paese in cui la proprietà è situata o di risiedere altrove in territorio delle Nazioni Unite, diversa dalla proprietà italiana che in qualsiasi momento durante la guerra fu soggetta a misure non generalmente applicabili alla proprietà di cittadini italiani residenti nello stesso territorio. d. Diritti di proprietà derivanti dalla ripresa del commercio e delle relazioni finanziarie tra l’Italia e le Potenze Alleate e Associate, o derivanti da transazioni tra l’Italia e il Governo di qualsiasi Potenza Alleata o Associata dal 3 settembre 1943. e. Proprietà in territori ceduti di cittadini italiani, a cui si applicheranno le disposizioni dell’Allegato 3. f. Proprietà di persone naturali residenti in territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste che non optano per la cittadinanza italiana sotto questo Trattato, e proprietà di corporazioni o associazioni aventi sede sociale in territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, purché tali corporazioni o associazioni non siano possedute o controllate da persone in Italia.
Sezione III.—Debiti
Articolo 70
- Le Parti Contraenti concordano che l’esistenza dello stato di guerra non sarà, di per sé, considerata come influenzante l’obbligo di pagare debiti pecuniari derivanti da obbligazioni e contratti che esistevano, e diritti acquisiti, prima dell’esistenza di uno stato di guerra, che divennero pagabili prima dell’entrata in vigore del presente Trattato, e che sono dovuti dal Governo o cittadini dell’Italia al Governo o cittadini di una delle Potenze Alleate e Associate o sono dovuti dal Governo o cittadini di una delle Potenze Alleate e Associate al Governo o cittadini dell’Italia.
- Eccetto come altrimenti espressamente previsto nel presente Trattato, niente in esso sarà costruito come indebolendo relazioni debitore-creditore derivanti da contratti pre-bellici conclusi sia dal Governo che dai cittadini dell’Italia.
PARTE VIII. RELAZIONI ECONOMICHE GENERALI
Articolo 71
In attesa della conclusione di trattati commerciali o accordi tra l’Italia e le Nazioni Unite, il Governo italiano, durante i 18 mesi seguenti l’entrata in vigore del presente Trattato, accorderà il seguente trattamento a ognuna delle Nazioni Unite che, di fatto, reciprocamente accorda trattamento simile in materie simili all’Italia:
a. In tutto ciò che riguarda dazi e carichi sull’importazione o esportazione, la tassazione interna di beni importati e tutti i regolamenti ad essi pertinenti, le Nazioni Unite saranno accordate trattamento incondizionale della nazione più favorita.
b. In tutti gli altri riguardi, l’Italia non farà discriminazione arbitraria contro beni originanti in o destinati a qualsiasi territorio di qualsiasi delle Nazioni Unite come comparato con beni simili originanti in o destinati a qualsiasi altro territorio delle Nazioni Unite o di qualsiasi altro paese straniero.
c. Persone naturali e legali che sono cittadini di qualsiasi delle Nazioni Unite saranno accordate trattamento nazionale e della nazione più favorita in tutte le materie pertinenti al commercio, industria, navigazione e altre forme di attività commerciale entro l’Italia…
La Delegazione dell’U.R.S.S. propone il seguente testo come parte integrale del paragrafo:
… escludendo certi rami dove, in accordo con la legislazione interna del paese, l’impresa privata non ha luogo.
Le Delegazioni del Regno Unito, statunitense e francese propongono la seguente alternativa alla proposta dell’U.R.S.S.:
Questo paragrafo non sarà considerato conferire alle Nazioni Unite, o ai loro cittadini, diritti di impegnarsi in qualsiasi ramo di commercio, industria, navigazione o altra forma di attività commerciale che sotto la legge italiana è un monopolio dello Stato italiano. Tuttavia, il principio della nazione più favorita sarà osservato in qualsiasi tale caso in cui la partecipazione straniera è permessa.
Proposta di ulteriore aggiunta a questo paragrafo dalla Delegazione statunitense supportata dalla Delegazione del Regno Unito.
È inoltre inteso che questo paragrafo non si applicherà all’aviazione civile, ma che l’Italia non accorderà nessun diritto esclusivo o discriminatorio a qualsiasi paese riguardo all’operazione di aeromobili civili nel traffico internazionale e permetterà a tutte le Nazioni Unite uguaglianza di opportunità nell’ottenere diritti di aviazione commerciale internazionale in territorio italiano.
La Delegazione dell’U.R.S.S. non vede ragione per l’inclusione di questa aggiunta nel Trattato.
- Gli impegni precedenti dall’Italia saranno intesi essere soggetti alle eccezioni abitualmente incluse nei trattati commerciali conclusi dall’Italia prima della guerra; e le disposizioni riguardo alla reciprocità accordata da ognuna delle Nazioni Unite saranno intese essere soggette alle eccezioni abitualmente incluse nei trattati commerciali conclusi da quella Potenza.
PARTE IX. RISOLUZIONE DELLE DISPUTE
Articolo 72
Proposta del Regno Unito:
Qualsiasi disputa che può sorgere in connessione con gli Articoli 65 e 68 [e Allegati 6, 7 e 8] del presente Trattato sarà riferita a una Commissione di Conciliazione composta da un numero uguale di rappresentanti del Governo delle Nazioni Unite interessato e del Governo italiano. Se l’accordo non è stato raggiunto entro tre mesi della disputa essendo stata riferita alla Commissione di Conciliazione, uno qualsiasi dei Governi può richiedere l’aggiunta di un terzo membro alla Commissione, e fallendo l’accordo tra i due Governi sulla selezione di questo membro, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sarà richiesto di fare la nomina. Le decisioni della Commissione, così costituita, saranno prese dalla stessa procedura come è prevista per le decisioni della Corte Internazionale stessa negli Articoli 48 e 55-57 dello Statuto della Corte e saranno finali e vincolanti su tutte le parti.
Proposta dell’U.R.S.S.:
Qualsiasi disputa che può sorgere nel dare effetto ai presenti Articoli 65 e 68 del presente Trattato sarà riferita a una Commissione di Conciliazione consistente di Rappresentanti del Governo delle Nazioni Unite interessate e del Governo dell’Italia, nominati su base paritaria. Se entro 3 mesi dopo che la disputa è stata riferita alla Commissione di Conciliazione non è stato raggiunto accordo, uno qualsiasi dei Governi può chiedere l’aggiunta alla Commissione di un terzo membro selezionato per accordo mutuo dei due Governi da cittadini di paesi terzi. Se i due Governi falliscono nell’accordarsi sulla selezione di un terzo membro della Commissione, i Governi si applicheranno agli Ambasciatori a Roma dell’U.R.S.S., Regno Unito, U.S.A. e Francia, che nomineranno il terzo membro della Commissione.
Nota.—La Delegazione statunitense può accettare sia la proposta del Regno Unito che la proposta dell’U.R.S.S. purché la seguente frase sia aggiunta alla fine di quest’ultima:
Se gli Ambasciatori sono incapaci di accordarsi entro un periodo di un mese sulla nomina del terzo membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà richiesto da una qualsiasi delle parti di fare la nomina.
La Delegazione francese ha la stessa posizione della Delegazione statunitense purché gli Allegati 6, 7 e 8 siano anche coperti dall’Articolo.
PARTE X. DISPOSIZIONI ECONOMICHE VARIE
Articolo 73
Gli Articoli 65, 68, 71 e Allegato 8 del presente Trattato si applicheranno alle Potenze Alleate e Associate e a quelle delle Nazioni Unite che hanno rotto relazioni diplomatiche con l’Italia.
Articolo 74
Le disposizioni degli Allegati 3, 6, 7 e 8 avranno, come nel caso degli altri Allegati, forza ed effetto come parti integrali del presente Trattato.
PARTE XI. CLAUSOLE FINALI
Articolo 75
Per un periodo non eccedente 18 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato gli Ambasciatori a Roma dell’U.R.S.S., del Regno Unito, degli U.S.A., e della Francia, agendo di concerto, rappresenteranno le Potenze Alleate e Associate nel trattare con il Governo italiano in tutte le materie riguardanti l’esecuzione e interpretazione del presente Trattato.
I quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano tale guida, consiglio tecnico e chiarificazione come può essere necessario per assicurare conformità rapida ed efficiente con lo spirito e i termini del presente Trattato.
Il Governo italiano si impegna a permettere ai suddetti quattro Ambasciatori tutte le informazioni necessarie e qualsiasi assistenza possano richiedere nell’adempimento dei compiti che incombono su di loro sotto il presente Trattato.
Articolo 76
Proposta del Regno Unito, statunitense e francese:
Eccetto dove qualsiasi altra procedura è specificamente prevista sotto qualsiasi Articolo del presente Trattato, dispute riguardanti l’interpretazione o esecuzione del Trattato saranno riferite ai quattro Ambasciatori agenti come previsto sotto l’Articolo 75 e, se non risolte da loro entro un periodo di due mesi saranno, su richiesta di qualsiasi parte a qualsiasi disputa, riferite alla Corte Internazionale di Giustizia. Qualsiasi disputa ancora in sospeso alla, o sorgente dopo, la data quando gli Ambasciatori terminano le loro funzioni sotto l’Articolo 75 e che non è risolta da negoziazioni diplomatiche dirette, sarà ugualmente su richiesta di qualsiasi parte alla disputa, riferita alla Corte Internazionale di Giustizia.
Proposta dell’U.R.S.S.:
Salvo dove qualsiasi altra procedura è specificamente prevista sotto qualsiasi Articolo del presente Trattato, dispute riguardanti l’interpretazione o esecuzione del Trattato saranno risolte da negoziazioni diplomatiche dirette; se le dispute non sono risolte in questo modo, saranno riferite ai quattro Ambasciatori agenti come previsto sotto l’Articolo 75 del Trattato, eccetto che in questo caso gli Ambasciatori non saranno ristretti dal limite di tempo previsto in quell’Articolo.
Articolo 77
Qualsiasi altro membro delle Nazioni Unite non firmatario del presente Trattato che è in guerra con l’Italia può aderire al Trattato e sulla adesione sarà considerato una Potenza Associata per gli scopi del Trattato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica Francese e prenderanno effetto al deposito.
Articolo 78
Il presente Trattato di cui i testi francese, inglese e russo sono autentici, sarà ratificato dalle Potenze Alleate e Associate. Sarà anche ratificato dall’Italia. Entrerà in vigore immediatamente al deposito delle ratifiche da Francia, Regno Unito, U.S.A. e U.R.S.S. Gli strumenti di ratifica saranno, nel tempo più breve possibile, depositati presso il Governo della Repubblica Francese.
Riguardo a ogni Potenza Alleata o Associata il cui strumento di ratifica è quindi depositato, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che fornirà copie certificate a ognuno degli Stati firmatari.
Fatto nella città di… nei linguaggi francese, inglese, russo e italiano.
ALLEGATI
[Gli allegati seguono con dettagli tecnici su mappe delle frontiere italiane, garanzie per Mont Cenis e Tenda-Briga, disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti, liste delle navi da lasciare all’Italia e da trasferire alle potenze alleate, definizioni navali, militari e aeree, definizioni del materiale bellico, disposizioni speciali su proprietà industriale e letteraria, assicurazioni, contratti e strumenti negoziabili, corti di preda e giudizi, e garanzie per il Territorio Libero di Trieste.]
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Il documento presentato rappresenta una bozza del Trattato di Pace con l’Italia del 1946, uno dei più importanti atti diplomatici del dopoguerra europeo. Questo trattato, firmato definitivamente a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 15 settembre…
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