I precursori esplosivi e l’agenda Ue antiterrorismo: anticipare, prevenire, proteggere, rispondere
“La recente ondata di attacchi sul suolo europeo è servita come forte promemoria del fatto che il terrorismo rimane un pericolo reale e attuale. Man mano che questa minaccia si evolve, anche la nostra cooperazione deve contrastarla”. Così esordisce l’introduzione all’“Agenda antiterrorismo per l’UE: anticipare, prevenire, proteggere, rispondere” descritta nella “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni” del 9 dicembre scorso.
Questa nuova agenda antiterrorismo – già annunciata dalla stessa Commissione in una precedente comunicazione del 24 luglio – riunisce sia i filoni di lavoro attualmente esistenti sia quelli di nuova emanazione in un approccio congiunto, condiviso e coordinato con gli Stati membri e principali organi istituzionali dell’Unione.
L’agenda imposta e delinea una serie di azioni su quattro fronti, che come detto si riassumono nell’Anticipare (Anticipate), nel Prevenire (Prevent), nel Proteggere (Protect) e nel Rispondere (Respond) alle minacce terroristiche.
La fonte giuridica che qui merita di essere presa in esame è inquadrata nel terzo fronte del Proteggere (Protect). L’Unione Europea ha infatti sviluppato uno specifico e articolato corpus normativo in modo da limitare il ricorso a quei prodotti chimici che avrebbero potuto e potrebbero ancora favorire un utilizzo improprio per la produzione di esplosivi artigianali.
La norma prodotta dalle istituzioni dell’Unione è il Regolamento (UE) 2019/1148 datato 20 giugno 2019, che reca la disciplina relativa “all’immissione sul mercato e all’uso di precursori esplosivi”.
Con la sua recente entrata in vigore del 1° febbraio viene abrogato il precedente Regolamento n. 98 datato 2013, e si inseriscono importanti modifiche anche al Regolamento noto come Regolamento Reach.
La precedente fonte n. 98 stabiliva le “norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele impropriamente utilizzabili per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.” Nonostante tale limitazione, gli Stati membri risultavano tuttavia abilitati a decidere di concedere ai privati l’accesso a tali sostanze attraverso un sistema di licenze e un sistema di registrazione. Queste ultime, e i relativi controlli, sono però risultati tra loro divergenti a tal punto da non avere impedito, in maniera adeguata, l’acquisto di tali sostanze o miscele impropriamente utilizzate da parte dei criminali.
I criteri per determinare le misure che dovrebbero essere prese, ed applicate, si possono riassumere nel livello di minaccia e nel volume degli scambi associati al precursore interessato, con l’obbligo ulteriore di individuare il livello di concentrazione al di sotto del quale il precursore potrebbe continuare a essere utilizzato a fini legittimi
Tuttavia, secondo gli analisti, sulla base di questi risultati la minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali all’interno dell’UE è stata ritenuta elevata e tende tuttora verso un andamento in crescita.
Il nuovo Regolamento individua e definisce gli attori di questo particolare contesto produttivo nelle figure del privato, dell’utilizzatore professionale e dell’operatore economico; soggetti che ufficialmente e a diverso titolo entrano in rapporto con queste materie che nel Regolamento figurano distinte negli elenchi dei Precursori di esplosivi “soggetti a restrizione” e dei Precursori di esplosivi “soggetti a segnalazione”.
Nel primo caso si tratta di sostanze che non possono essere fornite, introdotte nel territorio di uno Stato membro, immagazzinate, conservate, trattate, prodotte in un articolo ed ogni altra utilizzazione effettuata dai privati; a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori a determinati valori limite indicate nel rispettivo Allegato I. Nel caso di “transazioni sospette”, di loro “sparizioni” e di loro “furti”, si aggiunge l’obbligo della immediata segnalazione entro 24 ore.
Nel secondo caso si tratta di “sostanze, da sole o in miscele, o delle sostanze per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore.”
L’attuale regime delle già cennate licenze (indicate nell’Allegato III al Regolamento) dispone che il privato, per poterle conseguire, debba avere un interesse legittimo con l’obbligo giuridico riguardo ai prodotti chimici di rispettare le concentrazioni non superiori ai valori limite di riferimento, nonché garantirne uno stoccaggio in condizioni di sicurezza. A questo aspetto si aggiungono gli accertamenti sui requisiti soggettivi del richiedente che possano assicurare la sua buona condotta. Sul provvedimento autorizzatorio – che può essere sospeso o revocato nel caso l’autorità ravvisasse ragionevoli motivi quali il venir meno delle condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata – devono ovviamente essere indicati i precursori esplosivi soggetti a restrizioni per i quali esso è stato rilasciato.
Il Regolamento prende anche in esame le informazioni da diramare all’interno della cosiddetta “catena di approvvigionamento”. In questo caso l’operatore economico – nel caso metta a disposizione di un altro operatore economico precursori di esplosivi soggetti a restrizioni – deve replicare le informazioni sugli obblighi cui esso è tenuto: accertamento dei limiti consentiti, il vincolo della licenza nonché l’obbligo di segnalazione alle Autorità nel caso di “transazioni ritenute sospette, sparizioni e furti”.
Nell’ambito di un rapporto diretto con il privato l’operatore economico deve inoltre verificare, per ciascuna transazione, il documento attestante l’identità e la licenza di tale privato conformemente al regime di licenze stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione.
L’elenco di una condotta così rigorosa prosegue ancora nel caso della messa a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato di Precursori soggetti e a restrizione e soggetti a segnalazione. In questi casi l’operatore economico, operante anche nel mercato online, deve dimostrare – alle autorità nazionali preposte alle ispezioni e ai controlli – che il suo personale coinvolto nella vendita di questi prodotti abbia consapevolezza del suo operato.
Allo scopo di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, l’operatore economico che mette a disposizione questo materiale chimico deve richiedere, per ciascuna richiesta di transazione, un documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente; è tenuto a richiedere il tipo di attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, e lo specifico utilizzo del precursore fornendo le indicazioni riportate nell’apposito modulo IV del Regolamento. L’operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del potenziale cliente, e in questo caso è obbligato alla segnalazione, di tali transazioni o di tali tentativi di transazione sospetti, ai punti di contatto nazionali che sono operativi 24 ore al giorno e sette giorni su sette.
Questi obblighi di segnalazione sono estesi anche al privato che ha acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, laddove si abbia evidenza di sparizioni o di furti.
In questo Regolamento un rilievo particolare assume la formazione, che figura posta a carico dei vari attori istituzionali ma non solo. Proprio a questo riguardo ciascun Stato membro ha l’obbligo di erogarla alle Autorità di contrasto, agli operatori di primo intervento e alle Autorità doganali nell’esercizio delle loro funzioni. Questo dovere è anche esteso agli operatori economici e al loro personale. Dal complesso di queste prescrizioni discende un documento di supporto costituito dalle “Linee guida” della Commissione, destinate ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento e le Autorità competenti, con l’obiettivo di facilitare la cooperazione tra le stesse Autorità competenti e gli operatori economici.
Dovendo fare una verifica di sistema si può osservare che i frutti dell’armonizzazione e della cooperazione in sede UE ad oggi può contare su strumenti chiave come la Direttiva sulla lotta al terrorismo; la Direttiva relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco; la Direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale; la Direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Norme, queste, che nel biennio 2017 – 2018 hanno aggiornato lo specifico quadro giuridico. In conseguenza di ciò l’entrata in vigore del Regolamento 1148 si aggiunge al sistema delle contromisure normative opposte alla minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali.
Quest’ultimo atto normativo di armonizzazione e rafforzamento giuridico dovrebbe facilitare, con la libera concorrenza e adeguati investimenti, lo sviluppo di sostanze chimiche più sicure. Ne scaturirebbe quell’indiscutibile vantaggio di giungere a sostituire gli attuali precursori ed a garantire la loro libera circolazione, ma ancor più potrebbe consentire di raggiungere quell’ambita mèta di togliere ai criminali e ai terroristi quest’arma tanto subdola quanto pericolosa.