Il fumo su Mosca e il diritto della guerra: una raffineria è un obiettivo militare legittimo?
L’attacco con droni che, secondo fonti di stampa1, ha colpito nei giorni scorsi la raffineria di petrolio di Mosca nel distretto di Kapotnya, provocando incendi all’interno dell’impianto, ripropone una delle questioni più delicate del diritto internazionale umanitario (DIU), o diritto dei conflitti armati: quando un’infrastruttura industriale formalmente civile può essere considerata un obiettivo militare legittimo?
La risposta non può essere affidata a valutazioni politiche o mediatiche. Essa richiede invece l’applicazione delle norme che disciplinano la conduzione delle ostilità, contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1949, nel I Protocollo Aggiuntivo del 1977 e nel diritto internazionale consuetudinario.
Sebbene il presente esame faccia riferimento principalmente alle disposizioni del I Protocollo Aggiuntivo, i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione sono oggi generalmente riconosciuti come norme consuetudinarie e, in quanto tali, vincolano tutte le parti di un conflitto armato, indipendentemente dalla loro adesione formale al Protocollo stesso.
Il principio fondamentale: la distinzione
Il fondamento del diritto dei conflitti armati è rappresentato dal principio di distinzione, codificato all’articolo 48 del I Protocollo Aggiuntivo e considerato altresì norma consuetudinaria.
Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento tra combattenti e popolazione civile, nonché tra obiettivi militari e beni civili. Gli attacchi possono essere diretti esclusivamente contro i primi.
In linea generale, una raffineria di petrolio costituisce un bene civile. Tuttavia, la qualificazione giuridica di un bene non è immutabile e può variare in funzione della sua natura, ubicazione, destinazione o impiego concreto.
L’articolo 52, paragrafo 2, del I Protocollo Aggiuntivo stabilisce infatti che costituiscono obiettivi militari soltanto quei beni che soddisfano contemporaneamente due condizioni tassative:
- contribuiscono efficacemente all’azione militare dell’avversario;
- la loro distruzione, cattura o neutralizzazione offre un vantaggio militare preciso e concreto.
La centralità del principio di distinzione è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza internazionale: in particolare, il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia ha più volte sottolineato come la protezione della popolazione civile e dei beni civili costituisca uno dei cardini essenziali del diritto umanitario contemporaneo.
Le raffinerie come beni a duplice uso
Nella prassi internazionale, le infrastrutture energetiche e petrolifere sono generalmente considerate beni a duplice uso (dual-use objects), poiché possono soddisfare contemporaneamente esigenze civili e militari: da un lato, infatti, esse alimentano attività indispensabili per la sussistenza della popolazione, quali il riscaldamento, il funzionamento degli ospedali, i trasporti pubblici e la produzione industriale ordinaria; dall’altro, possono rappresentare una componente significativa del potenziale bellico di uno Stato, fornendo il carburante necessario alla logistica delle forze armate, ai mezzi corazzati, all’aviazione e all’industria della difesa.
L’espressione dual-use object non compare espressamente nei principali trattati di diritto internazionale umanitario. Essa è tuttavia ampiamente utilizzata nella prassi degli Stati, nella dottrina e nei Commentari del Comitato Internazionale della Croce Rossa per descrivere beni suscettibili di impiego sia civile sia militare.
Di conseguenza, una raffineria può cessare di beneficiare della protezione normalmente accordata ai beni civili qualora contribuisca effettivamente all’azione militare dell’avversario e la sua neutralizzazione sia idonea a procurare un vantaggio militare concreto.
La semplice importanza economica o industriale dell’impianto, tuttavia, non è sufficiente a qualificarlo come obiettivo militare, ma occorre dimostrare, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili al momento della decisione operativa, l’esistenza di un collegamento effettivo tra l’infrastruttura e lo sforzo militare dell’avversario.
Proprio su questo punto si concentra uno dei principali dibattiti contemporanei: secondo l’impostazione tradizionalmente sostenuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e da una parte significativa della dottrina, il contributo all’azione militare deve presentare un collegamento sufficientemente diretto con le operazioni belliche; per contro, alcune dottrine militari statali, in particolare quella statunitense, adottano invece una lettura più ampia, ritenendo che possano costituire obiettivi militari anche infrastrutture che contribuiscono in misura significativa alla capacità complessiva di uno Stato di sostenere il conflitto (war-sustaining capability).
Le grandi infrastrutture energetiche strategiche, comprese le raffinerie, si collocano frequentemente al centro di questa zona grigia interpretativa.
Quando un attacco diventa illecito
Anche quando un bene sia correttamente qualificato come obiettivo militare, l’attacco contro di esso non è automaticamente lecito.
Occorre infatti distinguere tra la liceità dell’obiettivo in sé e la liceità dell’operazione militare diretta contro di esso. Un’infrastruttura può costituire un obiettivo militare legittimo, mentre uno specifico attacco condotto contro di essa può risultare contrario al diritto internazionale umanitario per violazione dei principi di proporzionalità o precauzione.
Il principio di proporzionalità
Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 5, lettera b), del I Protocollo Aggiuntivo, è vietato qualsiasi attacco dal quale ci si possa attendere perdite di vite civili, ferimenti di civili o danni a beni civili eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
Nel caso di una raffineria, tale valutazione assume particolare rilevanza: la presenza di ingenti quantità di materiale infiammabile può infatti provocare incendi, esplosioni, dispersione di sostanze inquinanti e altri effetti suscettibili di incidere pesantemente sulla popolazione civile residente nelle aree circostanti.
La mera esistenza di danni collaterali non rende quindi illecito l’attacco: ciò che il diritto internazionale vieta è l’eccessività del danno prevedibile rispetto al vantaggio militare atteso.
L’obbligo di precauzione
L’articolo 57 del I Protocollo impone, inoltre, a chi pianifica o conduce un attacco, di adottare tutte le precauzioni praticamente possibili per verificare la natura militare dell’obiettivo e ridurre al minimo le conseguenze sui civili.
Tale obbligo comprende la scelta dei mezzi e dei metodi di attacco meno dannosi per la popolazione civile e, quando le circostanze lo consentano, l’eventuale emissione di avvertimenti preventivi. Anche questo principio è oggi generalmente considerato parte del diritto internazionale consuetudinario.
La tutela dell’ambiente nei conflitti armati
Le operazioni contro grandi impianti industriali possono inoltre sollevare questioni relative alla protezione dell’ambiente durante i conflitti armati.
Gli articoli 35, paragrafo 3, e 55 del I Protocollo Aggiuntivo vietano l’impiego di mezzi e metodi di guerra suscettibili di causare danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale. Sebbene la soglia richiesta da tali disposizioni sia particolarmente elevata e raramente accertata nella prassi, la possibile dispersione di sostanze inquinanti, gli incendi di vaste proporzioni e gli effetti a lungo termine sugli ecosistemi costituiscono elementi che devono essere presi in considerazione nella valutazione complessiva della liceità dell’operazione.
Conclusioni
Alla luce del diritto internazionale umanitario, una raffineria non costituisce automaticamente un obiettivo militare, così come non beneficia di una protezione assoluta in ogni circostanza.
Essa può essere legittimamente qualificata come obiettivo militare qualora contribuisca effettivamente all’azione militare dell’avversario e la sua neutralizzazione offra un vantaggio militare concreto.
Ciò non esaurisce tuttavia l’analisi giuridica: anche in presenza di tali presupposti, la liceità dell’attacco resta subordinata al rispetto dei principi di proporzionalità e precauzione e, ove rilevante, delle norme poste a tutela dell’ambiente durante i conflitti armati.
La valutazione definitiva della legittimità di uno specifico attacco contro una raffineria non può pertanto essere formulata in astratto né sulla base delle sole informazioni disponibili attraverso fonti aperte. Essa richiede l’esame delle informazioni operative accessibili ai decisori militari al momento dell’azione, dell’effettivo contributo dell’impianto allo sforzo bellico e dell’entità prevedibile dei danni collaterali.
È proprio in questo delicato equilibrio tra necessità militare e protezione dei civili che continua a misurarsi la capacità del diritto internazionale umanitario di limitare gli effetti della guerra senza rinunciare ai propri principi fondamentali.
1 Adnkronos, Ucraina-Russia, massiccio attacco di droni di Kiev su Mosca: colpita un’altra raffineria, 18 giugno 2026. La notizia è richiamata esclusivamente quale presupposto fattuale dell’analisi giuridica che segue. La valutazione della liceità di uno specifico attacco ai sensi del diritto internazionale umanitario richiede infatti l’esame di informazioni operative e di intelligence generalmente non disponibili attraverso fonti aperte o giornalistiche.
L’articolo Il fumo su Mosca e il diritto della guerra: una raffineria è un obiettivo militare legittimo? proviene da Difesa Online.
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