La Commissione Ue riduce sensibilmente l’impiego dell’identificazione biometrica
È certamente il principale motivo di reazione suscitato dalla recentissima proposta della Commissione Europea di normare l’utilizzo della Intelligenza Artificiale: stiamo parlando della norma che vieta l’impiego dell’“Identificazione Biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico”. Per favorire la migliore comprensione degli effetti di questa regola, è doveroso qualche approfondimento.
Come prima cosa, va sottolineato che si tratta di un divieto parziale. Il divieto non sussiste infatti in specifiche situazioni che coinvolgono l’attività delle Forze di Polizia. Le esclusioni previste riguardano la lotta al terrorismo, le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, le ricerche di vittime di potenziali crimini (incluso la ricerca di minori), l’identificazione di sospettati di specifici crimini (essenzialmente i 32 reati previsti dal mandato di cattura europeo) punibili con una pena di almeno tre anni. In tutti questi casi il giudice deve pre-autorizzarne l’impiego, o riceverne comunicazione giustificata e puntuale nei casi di utilizzo per urgenze di Polizia.
Il secondo punto da sviscerare è il concetto di Identificazione Biometrica. Tecnicamente, si va oltre le tecnologie di riconoscimento facciale di cui abbiamo già ampiamente discusso in queste pagine. Le tecnologie di AI sono in grado di raccogliere, analizzare e correlare molti segnali e caratteristiche umane. Oltre al volto (di cui si è appena fatto cenno), al DNA, alle impronte digitali, ecc …, esistono infatti tante altre possibilità meno note ai non addetti ai lavori. Si pensi, ad esempio, agli algoritmi capaci di elaborare la voce, l’andatura, la postura, la sequenzialità di comportamenti, la stilometria (analisi dello stile di scrittura) …
Va specificato inoltre che il divieto riguarda “il tempo reale” e “gli spazi accessibili al pubblico” e, di fatto, significa legittimare l’uso dell’Identificazione Biometrica sia in modalità differita (non in simultanea), che in tutti gli altri spazi diversi dagli “spazi accessibili al pubblico”.
Un’ultima nota di colore, prima delle nostre riflessioni: si dice che una primissima versione della proposta presentasse questo divieto in maniera molto più rigorosa. Evidentemente la reazione decisa degli Stati membri ha obbligato la Commissione Europea ad una versione di compromesso.
È probabilmente vero che l’abuso dell’utilizzo della Intelligenza Artificiale possa potenzialmente determinare rischi di potenziale “intrusione profonda e non democratica” nella vita privata degli individui. È però altrettanto vero che le stesse tecnologie, se correttamente impiegate, possano essere di fondamentale ausilio alle Forze di Polizia, a beneficio della sicurezza nazionale.
Nessuno (e prima di tutto chi scrive) sogna il Grande Fratello di Orwell. Molti (noi inclusi), invece, auspicano un mondo più sicuro. Risulta giusto, allora, non vietare a prescindere, ma vigilare scrupolosamente il corretto utilizzo della Artificial Intelligence per legittimi intenti di Identificazione Biometrica.