Petrolio, bandiere e inseguimenti: la geopolitica americana passa dall’oceano
L’incursione americana in Venezuela non ha cessato dal produrre conseguenze, prova ne siano i sequestri di petroliere e gli impatti economico-logistici. Senza vascelli ombra Caracas perde capacità di esportazione e fonti di valuta estera, con gli USA che espandono la loro influenza caraibica e con Chevron domina del greggio tra Venezuela e raffinerie del Golfo del Messico, sempre che il regime sia stato davvero annichilito o se non stia procedendo ad una riorganizzazione interna, stanti le incombenti presenze dei Ministri di Interno e Difesa; un qualcosa di affine a il re è morto evviva il (nuovo) re anche se, Teheran sta insegnando in queste ore, i confronti basati sulla forza fiaccano moltissimo, specialmente se perduti; al vecchio presidente si attaglia il ricorso storico di Francisco de Miranda che, primo leader venezuelano nel 1811, fu consegnato all’egemone del momento, la Spagna, che lo lasciò spegnersi in un suo reclusorio; Spagna che poi, in ossequio alla più cruda realpolitik, qui sì scevra da orpelli modaioli, risulta ora tra i maggiori acquirenti di greggio venezuelano, status ora da confermare ammesso che Washington non muti gli equilibri esistenti.
Di fatto, il quadro è impietoso: la PDVSA (compagnia petrolifera statale venezuelana, ndr) sta risentendo del blocco americano che pone a rischio sia gli investimenti di Pechino, verso cui si dirige la maggior parte dei flussi petroliferi venezuelani, sia le linee di sopravvivenza cubane ripagate con servizi di intelligence, ambedue sicuro oggetto di supervisione americana. Di sicuro, chi non ha numi tutelari energetici alternativi a Caracas, rischierà di pagare pegno.
Da un punto di vista imprenditoriale chi ci ha rimesso la credibilità è la Russia: dalla caduta di Assad alla Guerra dei 12 giorni fino all’abduction di Maduro il passo è stato breve, un fulminante 1-2 per un tutor o privo di patenti anti-menagramo o semplicemente non più così volitivo, con Pechino che deve ritarare la sua presenza regionale, visto che anche il Messico ha aderito a quota parte delle clausole commerciali americane – neanche scritte tanto in piccolo – di no China. Washington ha dimostrato sia di considerare le relazioni internazionali declinate secondo una pragmatica anarchia, privilegiando i propri interessi al netto dell’esportazione di inattagliabili principi democratici, sia di detenere capacità operative chirurgiche senza provocare conflitti su vasta scala. Se Venezuela e poi Cuba si confermeranno successi strategici, non dovrà sorprendere vedere Rubio sopravanzare Vance.
Conseguenze. Posto che come diceva Churchill (e molti altri prima e dopo di lui), la storia la scrive chi vince, i sequestri di Marinera (ex Bella1 – foto) e della panamense Sophia, implicata per conto della Cina nel contrabbando di petrolio, rappresentano un’accezione rilevante per UNCLOS e diritto internazionale; le interpretazioni sono ovviamente discordanti e, mentre Mosca muove accuse di pirateria, visto che in alto mare si è soggetti al diritto di bandiera, Washington risponde imputando la prima nave di un’apolidia da dark fleet che priva il vascello di protezione diplomatica, visto che il cambio di vessillo da Guyana a Russia è avvenuto in navigazione, fattispecie stigmatizzata proprio da UNCLOS1 a cui Mosca aderisce adottando però proprie interpretazioni specie alla luce del fatto che spesso incorre in violazioni limitando il passaggio inoffensivo artico o del Mar Nero; gli USA pur non aderendo la riconoscono come espressione del diritto internazionale consuetudinario, non considerandosi tuttavia vincolati all’autorità dei suoi tribunali.
I sequestri costituiscono un precedente rilevante, dato che demarcano il passaggio dalla burocraticità cartacea delle liste sanzionatorie all’esecuzione cinetica che rende vulnerabile l’intera flotta ombra russa. Per gli USA il caso rientra tra i reati penali federali, tanto che è stato confermato che l’equipaggio della Marinera, una volta tradotto in America ed al netto delle ubbie presidenziali, subirà un regolare processo sulla base delle accuse di violazione delle sanzioni internazionali, ostruzione alla giustizia e navigazione sotto falsa bandiera.
Aspettando le prevedibili misure di confisca e vendita del carico, la geopolitica non ha ancora causato aumenti incontrollati dei prezzi, dato anche l’eccesso di offerta, presente e presumibilmente futuro, con un nuovo e pacificato Venezuela in versione calmiere e con i Paesi dell’Opec+ in attesa delle mosse yankee.
I casi in questione rappresentano di fatto una zona grigia dove confliggono sovranità statuale e necessità di contrastare le attività illecite in alto mare, con un confronto tra tesi angloamericane del diritto di polizia con tanto di diritto di visita e law enforcement anti-finanziamenti terroristici pro Hezbollah e principio russo dell’esclusività giurisdizionale con contestazione della validità delle sanzioni unilaterali ed uso sproporzionato della forza. Insomma, un insieme di elementi capaci di far convergere i casi sul Tribunale Internazionale del Diritto del Mare di Amburgo.
Malgrado il prezzo del petrolio non abbia raggiunto pericolosi flash point, le vicende marittime hanno introdotto sia le variabili dell’incertezza delle rotte, visti i sequestri, le possibili ritorsioni2 simmetriche, la necessità di un rerouting che eviti le tratte battute dagli americani, il dualismo mercantile tra provenienze lecite e più costose a fronte di quelle clandestine, sia la prevalenza della geopolitica su un mercato ora poco contratto, ma che in futuro potrebbe soggiacere a rischi sistemici capaci di ridurre l’offerta e far risalire i prezzi prima del grande riequilibrio del 2027.
Anche i dazi si collocano tra sovranità e commercio, giocando tra clausole di sicurezza nazionale, prevalenza delle leggi interne sugli accordi internazionali, violazione del principio di equità; e attenzione: appellarsi al WTO non produce effetti, visto che gli USA hanno bloccato la nomina dei giudici del suo organismo consultivo, cosa che determina lo smarrimento delle istanze prodotte nel vuoto ripieno di nulla. Il diritto internazionale, pur evolvendosi, fa eccezione per il mare, dove continuano a persistere libertà di navigazione e diritto di bandiera, elementi caratterizzati da una chimica foriera di reazioni violente; di fatto il caso Marinera, più che da violazione delle sanzioni sembra rientrare tra le violazioni di blocco cosa che, in regime di ostilità, innesca le previsioni del diritto all’inseguimento, poi effettivamente compiuto dalla USCG, a voler rimarcare l’aspetto securitario nazionale, e non dalla Navy, idonea alle azioni di enforcement in applicazione delle norme per le navi stateless.

Tanto per evitare di parlare a schiovere di legge del mare riprendendo spunti da romanzo d’appendice, vale la pena tornare su blocco navale e inseguimento; il primo, misura internazionalistica estrema, si colloca in una grey zone molto vicina all’atto di guerra.
Ortodossia vuole che un blocco navale, impedendo l’entrata o l’uscita di qualsiasi unità, venga considerato come un’aggressione a meno che non sia autorizzato dal Consiglio di Sicurezza ONU o rientri nelle chance della legittima difesa; un blocco formale contro il Venezuela, avversato dall’ovvio veto sino-russo, sarebbe dunque illegittimo, rientrando tra gli atti di guerra unilaterali, tanto più che gli USA usano il termine quarantena, come durante la crisi del 1962. Da un lato viene invocata la protezione da una minaccia alla sicurezza nazionale prevenuta con un law enforcement, dall’altro una violazione della libertà di navigazione in alto mare. Di fatto, i casi Marinera e Sophia non sembrano rientrare in un blocco totale, ma in una Maritime Interdiction Operation che non colpisce tutto il traffico commerciale, ma solo navi ad hoc.
Le sanzioni da sole non consentono abbordaggi in acque internazionali; sempre non a caso, Washington ricorre ad un insieme di leggi interne ed interpretazioni del diritto internazionale per passare da una violazione commerciale ad un’operazione di polizia militare supportata da un più forte mandato di sequestro giudiziario giustificato dalla giurisdizione del dollaro, valuta utilizzata per tutte le transazioni petrolifere: in alto mare vige il principio della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera, anche se il Bella 1 – Marinera, con una registrazione lampo da fine Avvento suscita più di un interrogativo da vizio di forma legato alla sua discussa apolidia.
Rimane l’affascinante diritto di inseguimento3, oggetto di dispute4 che vedono la Marinera quale unicum perché vede il concorso di uso massivo della forza, una disputa su dove sia effettivamente iniziato l’inseguimento, una situazione caotica sulla bandiera. Tecnicamente esiste un collegamento storico tra Marinera e l’esempio di scuola dei vascelli tedeschi Bismarck e Altmark: stesso principio della mancata interruzione di contatto e ricerca di protezione di terzi per allontanare gli inseguitori.
Resta l’incognita della Cina, di cui un mercantile è stato oggetto a novembre di sequestro americano per trasporto di materiale bellico destinato all’Iran.
Ecco che l’efficacia del diritto internazionale torna ad essere tema dibattuto perché basata sul paradosso di un sistema di regole che non ha né legislatore unico, né giudice obbligatorio per tutti, né tantomeno un agente che possa imporne coattivamente il rispetto. Se effettività e reciprocità conferiscono valenza, il limite del DI risiede nella sua difficile imposizione sugli interessi vitali degli egemoni, per cedere poi alle più svariate interpretazioni; cinicamente la vox populi afferma che quello internazionale è un diritto che non funziona finché non serve a chi è più forte; di fatto la sua cogenza si articola su un nucleo inderogabile di principi, sull’assenza di un potere repressivo e (spesso) sulla più pura convenienza che ne giustifica la sistematicità. Se gli USA si avvalgono della validità del diritto di inseguimento fondandosi su leggi interne, automaticamente ne dichiarano la propria cogenza superiore.
Storicamente, è la prima volta che Washington sequestra una nave battente bandiera russa e pure con transponder spenti, nave interessata da una registrazione surrettizia effettuata sotto l’abete natalizio di Sochi5, dopo un inseguimento durato due settimane e caratterizzato da dispute legali, mare grosso, supporto operativo britannico, rifiuti di ottemperare alle richieste della USCG e manovre evasive combinate con l’attesa dell’arrivo di unità militari di scorta.
Gli abbordaggi in Atlantico e nei Caraibi di fatto segnano un punto di svolta geopolitico, visto che ridefiniscono i rapporti di forza tra potenze e certificano la fine dell’alea della shadow fleet russa, l’arrivo della deterrenza verso gli armatori che collaborano con Mosca, il consolidamento della special relationship anglo-americana in una zona di particolare sensibilità, il GIUK gap.
Possibili reazioni: innalzamento dei costi assicurativi e del rischio militare per ogni operazione di polizia marittima americana; rivendicazione della sovranità sulle acque del Mare del Nord limitando il passaggio dei vascelli occidentali lungo le rotte artiche; sabotaggi dei cavi sottomarini; rappresaglie cyber.
Gli elementi sono ancora una volta quelli classici: il mare, le proiezioni di potenza, l’economia, ed un diritto che, nella sua bellezza concettuale, nutre aspirazioni condannate a dissolversi senza il sostegno della forza.
1 L’UNCLOS garantisce il diritto di passaggio inoffensivo, ma vieta il cambio di bandiera in navigazione
2 Come evidenziato dalle perdite subite in Mar Nero, la marina russa non sembra avere né capacità di insidiare i traffici marittimi americani né la possibilità di scortare i propri mercantili
3 Art. 111 UNCLOS; permette a uno Stato costiero di inseguire una nave straniera in acque internazionali e di fermarla, purché l’infrazione sia iniziata nelle sue acque giurisdizionali. L’inseguimento inizia quando la nave straniera si trova nel mare territoriale, nella zona contigua, nella ZEE. L’inseguimento deve essere continuo e ininterrotto. Il diritto di inseguimento cessa nel momento in cui la nave inseguita entra nel mare territoriale del proprio Stato o di uno Stato terzo.
4 Arctic Sunrise (2013) – Russia vs Greenpeace. È il precedente più affine alla Marinera per quanto riguarda il modus operandi russo; la nave battente bandiera olandese fu sequestrata da Mosca che rifiutò di partecipare al procedimento sostenendo la prevalenza della sua normativa securitaria interna.
5 Secondo l’Articolo 110 UNCLOS una nave da guerra ha il right of visit se ha fondati motivi di sospettare che una nave incontrata in alto mare sia priva di nazionalità. La Marinera avrebbe cambiato bandiera 5 volte in 5 anni. Al momento del primo contatto la nave era sotto bandiera della Guyana che ha negato la sua iscrizione nei propri registri facendo così perdere la protezione diplomatica trasformandola in stateless vessel, soggetto alla giurisdizione di qualsiasi Stato decida di intervenire. Mosca sostiene che la nave era registrata a Sochi dal 24 dicembre 2025 mentre, secondo gli anglo-americani, cambio di nome e bandiera, avvenuti durante l’inseguimento e a transponder spenti, sono considerati un tentativo fraudolento di eludere un mandato di cattura emesso dagli USA nel 2024.
Foto: U.S. Coast Guard
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