Rettifica richiesta dal ministero della Difesa: i fatti non smentiti e la risposta di Difesa Online

Caro ministro,
in data 17 marzo 2026 l’Ufficio comunicazione della Difesa ha trasmesso una richiesta di rettifica in relazione allalettera aperta pubblicata su Difesa Online.
La nota ricevuta respinge con fermezza le considerazioni espresse, qualificandole come una “ricostruzione soggettiva e distorta dei fatti”, contestandone i presupposti giuridici e prospettando l’eventuale avvio di azioni legali.
Ritengo doveroso, nei confronti dei lettori e delle istituzioni, riportare la discussione su un piano di chiarezza.
I fatti, innanzitutto, non risultano smentiti.
Non è stato contestato che l’evento di consegna del veicolo Lynx si sia svolto all’interno di una struttura militare, che l’accesso sia stato consentito a operatori dell’informazione e che Difesa Online non sia stata invitata, a differenza di altri soggetti presenti.
Su questi elementi, che costituiscono il nucleo della vicenda, la risposta dell’amministrazione non interviene.
Si afferma invece che gli inviti e gli accrediti non sarebbero stati gestiti né dal ministero della Difesa né dalle Forze Armate.
Tale affermazione non chiarisce il fatto.
Lo rende più rilevante.
L’accesso di soggetti esterni a una struttura militare non può avvenire in assenza di autorizzazione.
Ne consegue che ogni presenza è necessariamente il risultato di una decisione, di una validazione e di una responsabilità.
Se gli inviti non sono stati gestiti dall’amministrazione, resta dunque inevasa la domanda centrale: chi ha autorizzato l’ingresso degli operatori dell’informazione e sulla base di quali criteri?
È questo il punto sollevato nella lettera originaria.
Ed è questo il punto che la risposta evita.
Sul piano giuridico, la qualificazione della richiesta come “esplorativa” non appare pertinente.
La richiesta formulata non mirava alla creazione di nuovi dati, ma all’accesso a informazioni amministrative necessariamente esistenti: criteri di accredito, individuazione degli uffici competenti, responsabilità del procedimento.
Elementi che devono esistere ogniqualvolta venga consentito l’accesso a una struttura militare.
Affermarne l’inesistenza equivale a prospettare una gestione priva di tracciabilità amministrativa.
Affermarne l’esistenza senza renderli accessibili contrasta con la normativa sulla trasparenza.
In entrambi i casi, la questione resta aperta.
Del resto, secondo la giurisprudenza consolidata (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 10/2020), l’accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il diritto di accesso, declinato in tale forma, è riconosciuto a “chiunque” e non richiede la dimostrazione di un interesse concreto o attuale, né oneri di motivazione.
L’amministrazione può negare l’accesso solo in presenza di un “pregiudizio concreto” rispetto agli interessi pubblici di cui all’art. 5-bis del d.lgs n. 33/2013, di certo non sussistenti (e comunque non richiamati in qualsivoglia provvedimento espresso di rigetto).
Nel caso di specie, il diniego basato sulla mera “assenza di documenti” presso l’UCOM appare per ciò stesso illegittimo e comunque in contrasto con il principio di trasparenza, dato che l’evento riguardava la consegna di un veicolo militare (Lynx) in strutture del ministero della Difesa.
Parimenti, non risulta superato il rilievo relativo ai termini di legge.
Alla richiesta presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 non è stato fornito un riscontro sostanziale entro i termini previsti, ma una comunicazione di non competenza priva dell’indicazione dell’ufficio effettivamente responsabile.
Anche sotto questo profilo, il punto non risulta chiarito.
Per quanto riguarda i richiami ai principi costituzionali, essi non rappresentano un’accusa ma un inquadramento.
La libertà di stampa, il pluralismo informativo e i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione costituiscono parametri oggettivi di valutazione.
Richiamarli significa esercitare una funzione critica prevista dall’ordinamento.
Non vi è, inoltre, alcuna volontà di denigrare altri operatori dell’informazione.
Il riferimento alla presenza di blogger e youtuber, così come il richiamo alle “battaglie giornalistiche” condotte in passato da questa testata, non aveva carattere offensivo né intendeva stabilire gerarchie.
Esso mirava a evidenziare un dato oggettivo: l’interesse diretto, documentato e continuativo di Difesa Online sui temi trattati nell’evento, maturato attraverso anni di analisi tecniche e contributi informativi.
È proprio tale continuità editoriale a rendere rilevante la mancata inclusione della testata.
Non può essere qualificato come contenuto lesivo il richiamo a un’attività giornalistica documentata, né la richiesta di trasparenza avanzata alla luce della legge.
Al contrario, qualificare come “diffamatoria” una richiesta di chiarimento su procedure amministrative rischia di spostare impropriamente il piano del confronto.
Non è la richiesta di trasparenza a generare conflitto istituzionale.
Il conflitto nasce quando a domande puntuali non vengono fornite risposte altrettanto puntuali.
In questo caso, la questione non riguarda un invito.
Riguarda un principio.
Chi decide l’accesso della stampa a una struttura militare?
Secondo quali criteri?
E sotto quale responsabilità?
Fino a quando queste domande resteranno prive di risposta, ogni richiesta di rettifica rischia di intervenire sugli effetti senza affrontare le cause.
Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per procedere alla rettifica richiesta.
I fatti riportati risultano documentati e le valutazioni espresse rientrano pienamente nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Resta naturalmente ferma la disponibilità a pubblicare ogni ulteriore elemento informativo che l’amministrazione vorrà fornire nel merito delle questioni sollevate.
Nel frattempo, Difesa Online si riserva ogni azione a tutela dell’immagine della testata, qualora la narrativa istituzionale continui a denigrare l’attività professionale dei nostri giornalisti definendola “inesatta e lesiva”.
Perché la trasparenza delle istituzioni non è una concessione.
È un principio democratico.
Un cordiale saluto
Andrea Cucco
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